Regolamento
recante norme sui criteri e sulle modalità per la gestione delle
risorse dei fondi pensione da parte di società di gestione di
fondi comuni di investimento mobiliare aperti.
IL
MINISTRO DEL TESORO
Visto
l'articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile
1993, n.124 e successive modificazioni e integrazioni, in base
al quale i fondi pensione gestiscono le risorse mediante convenzioni
stipulate con società di gestione dei fondi comuni di investimento
mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n.77;
Considerato che,
ai sensi della norma sopra richiamata, i criteri e le modalità
per la gestione delle risorse dei fondi pensione da parte delle
menzionate società, sono stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro, tenuto anche conto dei principi fissati in materia dalla
legge 2 gennaio 1991, n. 1;
Visto l'articolo
17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere
del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24
ottobre 1996;
Vista la comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo
17, comma 3, della citata legge n. 400/88, in data 19 novembre
1996;
ADOTTA
il
seguente regolamento:
Art.
1.
Regole di
comportamento
1.
Le società di gestione dei fondi comuni di investimento
mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77
(di seguito società) devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità
nella cura dell'interesse del fondo pensione;
b) acquisire preventivamente dal fondo pensione ogni informazione
rilevante ai fini dello svolgimento dell'attività di gestione;
c) operare in modo che il fondo pensione sia adeguatamente
informato sulla natura degli investimenti e i rischi ad essi connessi;
d) disporre di una conoscenza adeguata dei valori mobiliari
oggetto della gestione del patrimonio del fondo.
2. Le società provvedono, nell'interesse del fondo pensione,
alle negoziazioni e all'esercizio dei diritti inerenti agli investimenti
di pertinenza del fondo pensione, nel rispetto delle norme previste
per la negoziazione di valori mobiliari dalla disciplina di settore
e fermo restando che é attribuita in ogni caso al fondo pensione
la titolarità dei diritti di voto per i valori mobiliari nei quali
sono investite le risorse del fondo pensione medesimo.
Art.
2.
Separatezza
contabile
1. Le società:
a) predispongono
per il fondo pensione una contabilità idonea ad evidenziare, in
ogni momento, l'ammontare e la composizione degli investimenti
del fondo, nonché gli impegni relativi alle negoziazioni stipulate
e non ancora regolate;
b) provvedono affinché la contabilità di ciascun fondo pensione
sia distinta da quelle relative alla società, ad altri fondi pensione
gestiti, nonché ad altri patrimoni gestiti a termini di legge;
c) predispongono procedure organizzative idonee ad assicurare
il controllo interno sull'attività svolta e adottano misure che
garantiscono l'ordinata conservazione della documentazione
riguardante le operazioni di gestione di pertinenza di ciascun
fondo pensione.
Art.
3.
Limiti operativi
1. Le società non devono effettuare, in relazione
all'interesse del fondo pensione, operazioni con frequenza non
necessaria ovvero operazioni non adeguate per tipologia e oggetto.
2. Le società non possono contrarre obbligazioni per
conto del fondo pensione per un ammontare che impegni il fondo
pensione medesimo oltre il valore affidato in gestione.
3. Le società non possono affidare a terzi l'esecuzione
dell'incarico ricevuto salvo che per gli atti per i quali la sostituzione
è resa necessaria dalla natura dell'incarico e, in ogni caso,
previa comunicazione al fondo pensione.
4. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.