Disciplina
delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo
3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 [2] (in vigore dal 28 aprile 1993).
Art.
1.
Ambito
di applicazione
1.
Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza
per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del
sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati
livelli di copertura previdenziale.
Art.
2.
Destinatari
1. Forme pensionistiche complementari
possono essere istituite:
a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici,
identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza
alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente
delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali,
oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima
impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro
e produttiva;
b)
per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti,
anche organizzati per aree professionali e per territorio;
b-bis)
per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione
e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative
interessate [3] .
b-ter) [4] per i soggetti destinatari del decreto legislativo
16 settembre 1996 n.565 [5] , anche se non iscritti al fondo ivi previsto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo possono essere istituite:
a) [6] per i soggetti di cui al comma 1, lettere a),
b-bis) e b-ter), esclusivamente forme pensionistiche complementari
in regime di contribuzione definita;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera
b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni
definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento
al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico
obbligatorio.
Art.
3.
Istituzione delle
forme
pensionistiche complementari
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 9, le
fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono
le seguenti [7] :
a) [8] contratti e accordi collettivi, anche aziendali,
ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati
firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi,
anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri,
promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative
della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro;
b) accordi fra lavoratori
autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati
o associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende,
i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o
accordi collettivi, anche aziendali;
c-bis)
[9] accordi fra soci lavoratori di cooperative di
produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza
del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
c-ter)
[10] accordi tra soggetti destinatari del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n.565, promossi da loro sindacati
o associazioni di rilievo almeno regionale;
2.
Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere
istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III
del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente
di cui all’articolo 2, comma 4 [11] , del medesimo decreto legislativo le forme
pensionistiche complementari possono essere istituite secondo
le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante
accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3.
Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la
costituzione ai sensi dell’articolo 4 di appositi fondi, la cui
denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione",
la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.
4.
Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità
di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale.
Art.
4.
Costituzione
dei fondi pensione ed
autorizzazione
all'esercizio
1. Fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici, di natura associativa
ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti
promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell’articolo
12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il riconoscimento
rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio
1991, n. 13.
2. Fondi pensione possono essere costituiti
altresì nell'ambito del patrimonio di una singola società o di
un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione
con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato
ed autonomo, nell'ambito del patrimonio della medesima società
od ente, con gli effetti di cui all’articolo 2117 del codice civile [12] ;
3. L'esercizio dell'attività
dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione
da parte della commissione di cui all’art.16, la quale trasmette
al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l’esito
del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di
autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che
concede o nega l’autorizzazione sono fissati in novanta giorni
dal ricevimento da parte della commissione dell’istanza e della
prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento
dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta
giorni dal ricevimento dell’istanza; la commissione può determinare
con proprio regolamento le modalità di presentazione dell’istanza,
i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini
per il rilascio dell’autorizzazione [13] . Con uno o più decreti da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo:
a) [14] ;
b) i requisiti formali
di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto
sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare
riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli
iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
c) i requisiti
per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità
e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque,
dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di
cui all’articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, da graduare
sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia
in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute
negli statuti [15] ;
d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale,
che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro.
4. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie,
comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia
per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto
ai sensi dell’articolo 12 del codice civile ed i relativi statuti
devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili
con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l'autorizzazione
non può essere concessa:
a) se, in caso di società, questa non
abbia la forma di società per azioni o in accomandita per azioni;
b) se il patrimonio di destinazione non
risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e contabili
separate da quelle della società o dell'ente;
c) se la contabilità e i bilanci della società o ente non
siano sottoposti a controllo contabile e a certificazione
del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente
a quella della richiesta di autorizzazione.
6.
I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso
la commissione di cui all’articolo 16.
7.
[16] La Covip disciplina le ipotesi di decadenza
dall’autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato
la propria attività, ovvero quando, per i fondi di cui all’articolo
3, non sia stata conseguita la base associativa minima prevista
dal fondo stesso.
Art.
5.
Partecipazione
negli organi
di
amministrazione e di controllo
1. La composizione degli organi di amministrazione
e di controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione
bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare
il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti
dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti dei primi
organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per
la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori
è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti
dalle fonti costitutive. [17]
2. Per il fondo pensione caratterizzato
da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione
degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di
partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si
osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo.
3.
Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell’articolo
4, comma 2, è istituito un organismo di sorveglianza, a composizione
ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.
Art.
6.
Regime
delle prestazioni e
modelli
gestionali
1. [18] I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti
autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera c) della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti
che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno
dei Paesi aderenti all’Unione Europea, che abbiano ottenuto il
mutuo riconoscimento;
b) convenzioni
con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n.174, mediante ricorso alle gestioni di cui al
ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto
legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività,
con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, che abbiano
ottenuto il mutuo riconoscimento;
c)
convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento
mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n.77,
e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire
le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità
stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto [19] , tenuto anche conto dei principi fissati dalla
legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l’attività di gestione di patrimoni
mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
d) sottoscrizione
o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle
quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori
ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi
comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla
lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni
di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute
nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies,
ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio
e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
1-bis. [20] Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie
ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione
acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma
1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare
con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio
di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione
delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo
criteri di separatezza contabile d
1-ter [21] .Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie
possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare
ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività
connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di società
di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza
del capitale sociale e la cui gestione dovrà essere organizzata
secondo le stesse modalità e gli stessi criteri indicati nel comma
1-bis.
2. [22] Alle prestazioni di cui all’articolo 7 erogate
sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni
con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 174.
2-bis.
[23] I fondi pensione possono essere autorizzati
dalla commissione di vigilanza di cui all’articolo 16 ad erogare
direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai
soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni
in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro
del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all’articolo
16. L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti
e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta
della commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, con riferimento
alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla
costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle
basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione
dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione
contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza
di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’erogazione delle
rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale,
un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco
temporale non inferiore a quindici anni.
3. [24] Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza,
sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative.
Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’articolo
6-bis del presente decreto legislativo.
4. [25] Con deliberazione delle rispettive autorità
di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri
di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali
minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta,
richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula
delle convenzioni previste nei precedenti commi.
4-bis.
[26] Per la stipula delle convenzioni, i competenti
organismi di amministrazione dei fondi individuati ai sensi dell’articolo
5, comma 1, terzo periodo [27] richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia
di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia
su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale
o internazionale a soggetti abilitati che non appartengono ad
identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente
o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali
rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera
da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali
con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Il
processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo
le istruzioni emanate dalla COVIP [28] e comunque in modo da garantire la trasparenza
del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali,
decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta
dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell’ambito
dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono
in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell’attività
dei soggetti convenzionati nell’ambito dei criteri di individuazione
e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le
modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo
medesime;
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi
pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche
la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso
del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività
finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo
all’atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso
dalla convenzione;
c)
prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione della
titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei
quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.
4-ter.
[29] I fondi pensione sono titolari dei valori e
delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in
facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi
accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata
dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità
affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i
criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso
patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati
a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale
sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte
dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti
dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure
concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato
a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo 103
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati
tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente
determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi,
diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto
della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i
rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.
4-quater. [30] Con delibera della commissione di vigilanza
di cui all’articolo 16, assunta previo parere dell’autorità di
vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità
omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti
nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena
comparabilità delle diverse convenzioni.
4-quinquies. [31] I criteri di individuazione e di ripartizione
del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati
nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b). Con
decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui
all’articolo 16, sono individuati [32] :
a) le attività nelle quali i fondi
pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi
limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione
per il finanziamento delle piccole e medie imprese;
b) i criteri di investimento nelle
varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia
di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti
alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive
dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.
4-sexies. [33] I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle
autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei
dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie
risorse.
5. I fondi non possono comunque assumere o concedere
prestiti, né investire le disponibilità di competenza:
a) in azioni o quote con diritto
di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale
superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo
di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società
medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata,
né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare
tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla
società emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti
tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente
o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria,
o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo
27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva
superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi
di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore
al trenta per cento.
Art. 6-bis.
Banca
depositaria [34]
1. Le risorse dei fondi, affidate
in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore
che presenti i requisiti di cui all'articolo 2-bis della legge
23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall’art.3 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 83.
2. La banca depositaria esegue
le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del
fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo
stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui
all'articolo 6, comma 4-quinquies.
3.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al
citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983.
Art.6-ter [35]
Convenzioni
1. Per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo
6, commi 2, 2-bis, e 3, e all’articolo 6-bis, nonché per la stipula
di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi,
i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono
offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto,
attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani
fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a
soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque
non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di
controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate
per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme
delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie
di servizio offerte.
Art. 7.
Prestazioni
1. Le fonti costitutive definiscono
i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto
disposto ai commi successivi.
2. [36] Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia
sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita
nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque
anni di partecipazione al fondo pensione. Per i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), si considera età pensionabile
il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità
sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa
comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del
requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso
e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista
per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio
di appartenenza. All'atto della costituzione di forme pensionistiche
complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al
requisito di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle
prestazioni di cui al presente comma in ragione dell'anzianità
già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono
altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma
la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di
cui all’articolo 10, comma 1, lettera a).
4. [37] L'iscritto al fondo da almeno otto anni può
conseguire un’anticipazione [38] dei contributi accumulati per eventuali spese
sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della
prima casa di abitazione, per sé o per i figli, documentato con
atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui
alle lettere a), b), c), e d) del primo comma dell’art.31 della
legge 5 agosto 1978, n.457, relativamente alla prima casa di abitazione,
documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo
1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, con facoltà di
reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite
dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti
diversi da quello di cui all’art.10, comma 1, lett. c). Ai fini
della determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi della
facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti
i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari
maturati dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato
il riscatto della posizione individuale.
5.
L'entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie
e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di ciascun
fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed in conformità
al principio della capitalizzazione, nell'ambito della distinzione
fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita
di cui all’articolo 2, comma 2.
6. Le fonti costitutive possono prevedere:
a) la facoltà del titolare del diritto
di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare
in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore
al cinquanta per cento dell'importo maturato salvo [39] che l’importo annuo della prestazione pensionistica
in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento
dell’assegno sociale di cui all’art.3, commi 6 e 7, della legge
8 agosto 1995 n. 335;
b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio
attuariale e finanziario di ciascuna forma.
Art.
8.
Finanziamento [40] [41]
1.
Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui
al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi
di lavoratori subordinati [42] , ovvero di soggetti di cui all’articolo 409,
punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di
lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti
costitutive che determinano la misura dei contributi.
1-bis [43] Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non
fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro
servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito
al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell'importo
corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti
effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento
presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione
di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto
che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare
della posizione aperta presso il fondo pensione complementare
medesimo.
2.
Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare
al fondo pensione, stabilito in percentuale [44] della retribuzione assunta a base della determinazione
del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della
retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione
integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori
autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito
in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato
ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso
dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito
in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi
previdenziali obbligatori [45] . Le fonti istitutive
delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale
collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento
anche di una quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinando
le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime
fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento
annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura della
riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.
3.
Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive
delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale
collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione
degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione
dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di
contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
4.
Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di
cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione,
i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione
del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura
del rapporto e in conformità ai principi del presente decreto
legislativo [46] .
5.
Gli enti di cui all’articolo 6, [comma 1, lettera c)] [47] , sentita l'Autorità garante della concorrenza
e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni
per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da
versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto
servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza
contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.
Art.
9.
Fondi
pensione aperti [48]
1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione
di convenzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 1, [nonché le società
di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77 [49] e successive modificazioni ed integrazioni],
ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione
al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche
complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel
rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma[
2 [50] ].
2.
[51] Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari
delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali
non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all’articolo
3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all’articolo
10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o non operino diverse
previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi
dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti
può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale
collettiva.
3.
[52] Ferma restando l'applicazione delle norme del
presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni
e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e
all’esercizio è rilasciata ai sensi dell’articolo 4, comma 3,
dalla commissione di cui all’art. 16, d'intesa con le rispettive
autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione
aperti.
Art.
9-bis. [53]
Forme
pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione
aperti
1. Le forme pensionistiche
individuali sono attuate mediante l'adesione ai fondi pensione
di cui all'articolo 9. L'adesione avviene, su base individuale,
anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. I regolamenti dei fondi
stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di cui al
comma 1.
3. L'ammontare del contributo,
definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere
successivamente variato.
4. I regolamenti dei fondi
definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche,
prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al
compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio
di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione
alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in caso
di cessazione dell'attività lavorativa, nel concorso del requisito
di partecipazione di almeno quindici anni e di un'età di non più
di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento
di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti
non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età
pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni
caso consentite anticipazioni.
5. I regolamenti dei fondi
possono disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione
alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento
del limite dell'età pensionabile.
6. La liquidazione della prestazione
pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale può
essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento
di quello maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione
pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore
al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi
6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art.
9-ter. [54]
Forme
pensionistiche individuali attuate mediante contratti di
assicurazione sulla vita [55]
1.
<![endif]>Le forme pensionistiche individuali sono attuate
anche mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati
con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel
territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento
o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di
cui all'articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste,
e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
L'adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle
fonti istitutive.
2. L'ammontare dei premi,
definito anche in misura fissa all'atto della conclusione del
contratto, può essere successivamente variato.
3.
Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono
essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla commissione
di cui all'articolo 16, prima della loro applicazione.
Art.
10.
Permanenza
nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale
e cessazione dei requisiti di partecipazione [56]
1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione
alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione
deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità
e termini di esercizio [57] :
a) il trasferimento presso altro
fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione
alla nuova attività;
b) il trasferimento ad uno dei fondi
di cui all’articolo 9 o a una delle forme pensionistiche individuali
di cui agli articoli 9-bis e 9-ter [58] ;
c) il riscatto della posizione individuale.
1-bis.
[59] Il riscatto anche parziale della posizione individuale
maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli
9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal
comma 4 dell’art.7.
2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all’articolo
9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli
9-bis e 9-ter [60] possono trasferire la posizione individuale
corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso
il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.
3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione
o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli
9-bis e 9-ter [61] conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui
ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei
mesi dall'esercizio dell'opzione.
3-bis.
[62] Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo
iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti,
la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale
dell’iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli
articoli 3 e 9 o presso forme pensionistiche individuali di cui
agli articoli 9-bis e 9-ter, non prima di cinque anni di permanenza
presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai
primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente
a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza
di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali
proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni
nell'offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.
3-ter.
[63] In caso di morte del lavoratore iscritto al
fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione
individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è
riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi
a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti
o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la
posizione resta acquisita al fondo pensione.
3-quater.
[64] In caso di morte dell’iscritto ad una delle
forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e
9-ter prima dell’accesso alla prestazione, la posizione individuale
è riscattata dagli eredi.
3-quinquies.
[65] I regolamenti e i contratti di cui agli articoli
9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di trasferimento dell'intera
posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo
pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche
individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima
che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione
del contratto.
Art.
11.
Vicende
del fondo pensione
1. Nel caso di scioglimento del fondo
pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione,
si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa
in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.
Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 10.
2. Nel caso di cessazione dell'attività
del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai
sensi dell’articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale nomina, su proposta della commissione di cui
all’articolo 16, un commissario straordinario che procede allo
scioglimento del fondo.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono
essere comunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui
all’articolo 16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci
di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla
commissione di cui all’articolo 16, gli organi del fondo e comunque
i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla commissione
stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio
del fondo pensione.
5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente
la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione
coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi
degli articoli 57 e seguenti del regio decreto legge 12 marzo
1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo
1938, n. 141 [66] , e successive modificazioni ed integrazioni,
attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale ed alla commissione
di cui all’articolo 16, i cui compiti in materia sono definiti
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano
costituito un fondo di cui all’articolo 4, comma 2, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
di cui all’articolo 16, nomina un commissario straordinario incaricato
dello scioglimento o della liquidazione del fondo.
Art.
12.
Contributo
di solidarietà
1. Fermo restando l'assoggettamento a
contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza
di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’articolo
12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni,
anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore,
è confermato il contributo di solidarietà di cui all’articolo
9-bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni
o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita
dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le
finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all’articolo
1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il
contributo di solidarietà di cui all’articolo 9-bis del citato
decreto legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate
a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse
da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.
1-bis.
[67] All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: " Fino
alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza
complementare" [68]
Art.
13.
Trattamento
tributario
dei
contributi e delle prestazioni
1.
[69]
2. [70]
3. [71]
4.
[72]
5. [73]
6. [74]
7. [75]
8. [76]
9. [77]
10.
[78]
11.
[79]
12.
[80]
13. [81] Le operazioni di trasferimento delle posizioni
pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione
che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal
presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i
trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un
fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro
fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
14.
I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza
di cui all’articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi
affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico
dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote
a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono,
con la stessa cadenza, trasmesse alle amministrazioni delle finanze,
del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale.
Art.
14 [82] .
Regime
tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita
1
[83] I fondi pensione in regime di contribuzione
definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato
netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina
sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun
anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle
erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni
previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche,
e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre
forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei
redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore
del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti
da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio soggetti a imposta sostitutiva concorrono a formare
il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto
del fondo e su di essi compete un credito d’imposta del 15 per
cento. Il credito d’imposta concorre a formare il risultato della
gestione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta. Il valore
del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun
anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.
Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo
del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla
data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine
dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del
fondo.
2.
[84] Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta,
risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione
del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi,
per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in
tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione
di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal
medesimo periodo d’imposta in cui è maturato il risultato negativo,
riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento
che maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all’atto dello
scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia
negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono
la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare
o individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale,
un’apposita certificazione dalla quale risulti l’importo che la
forma di previdenza destinataria della posizione individuale può
portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi
d’imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione
alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del
credito d’imposta corrispondente all’11% di tale importo.
3.
[85] Le ritenute operate sui redditi di capitale
percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si applicano
le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli
interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali,
nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento,
dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma
1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4.
I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato
della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a
titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della
ritenuta o dell'imposta sostitutiva.
5.
L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il
16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del
capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6.
La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata
entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del
fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine
stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza
del termine stesso. Se non è prevista l'approvazione di un bilancio
o rendiconto la dichiarazione è presentata entro sei mesi dalla
fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito
del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata
contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società
o dell'ente.
7.
Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione
tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta
catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse.
Art.
14-bis. [86]
Regime
tributario dei fondi pensione in regime di prestazione definite
e dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter
1. [87] I I fondi pensione in regime di prestazioni
definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato
netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto
si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via
di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare,
ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito
dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa
all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione
del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo
che trova in essi capienza.
2. Per i contratti di assicurazione
di cui all'articolo 9-ter, le imprese di assicurazione applicano
una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo
d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale
della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di
ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione,
diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della
rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato
in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per
l'intero importo che trova in essi capienza.
2-bis [88] Per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione
di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dei commi
da 5 a 7 dell’articolo 14.
Art.
14-ter. [89]
Regime
tributario dei fondi pensione che detengono immobili
1. Fino a quando non si saranno
adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, i fondi pensione
il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente
investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del
patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita
contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti
dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni
di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua
dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato
decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per
i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione
dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata
all'1,50 per cento.
2. I fondi pensione di cui
al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato
netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante
patrimonio, determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2.
3.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi da 3 a 7.
Art.
14-quater. [90]
Regime
tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data
di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421
1. Alle forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di contribuzione
definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente
secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione,
si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
2.
2-bis [92] Le
forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma
1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente
secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se
costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette
a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura
dell’11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla
data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della
rendita e i contributi versati. [93]
3. [94] Nel
caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo
18, comma 1, siano costituite nell'ambito del patrimonio di società
o enti, l'imposta è corrisposta dalla società o dall'ente nell'ambito
del cui patrimonio il fondo è costituito.
Art.
15.
Responsabilità
degli organi del fondo
1.
Nei confronti dei componenti degli organi di cui all’articolo
5, comma 1, e dei responsabili del fondo si applicano gli articoli
2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.
2.
Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui
all’articolo 5, commi 1 e 3, si applica l’articolo 2407 del codice
civile.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta della commissione di cui all’articolo
16, sono sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità,
dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali
e i responsabili del fondo pensione che:
a) non ottemperano alle richieste
o non si uniformano alle prescrizioni della commissione di cui
all’articolo 16;
b) forniscono alla predetta commissione
informazioni false;
c) violano le disposizioni dell’articolo
6, commi 4 e 5;
d) non effettuano le comunicazioni
relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità
nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti
a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.
4.
Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo 11 si applicano
le disposizioni contenute nel presente articolo.
Art.
16.
Vigilanza
sui fondi pensione [95]
1. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia
di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del
tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.
2. E' istituita la commissione
di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la
corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per
la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione
ha personalità giuridica di diritto pubblico [96] .
3. La commissione è composta
da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate
di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie
di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza,
nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura
di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione
del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano
in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta;
in sede di prima applicazione il decreto di nomina indicherà
i due membri della commissione il cui mandato scadrà dopo sei
anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano
le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui
all'articolo 1, quinto comma, del decreto legge 8 aprile 1974,
n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
n.216. Al presidente e ai componenti della commissione competono
le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. La
commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio
funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi
di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e
dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.
La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza;
essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.
4. [97] Le
deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente,
salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di
cui al comma 3. Il presidente sovraintende all'attività
istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente
della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo
e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti.
La COVIP delibera, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine
alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento
giuridico ed economico del personale, all’ordinamento delle carriere,
nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci
preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento
di cui all’art.1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974,
n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
n.216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento,
ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi, da effettuare,
in ogni caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle singole
disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale
delle carriere direttiva e operativa della COVIP viene ridefinito,
nei limiti dell’ottanta per cento del trattamento economico complessivo
previsto per il livello massimo della corrispondente carriera
o fascia retributiva per il personale dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco
è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra
il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza
e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte
dei Conti esercita il controllo generale sulla commissione per
assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce
annualmente al Parlamento.
5. [98] E'
istituito un apposito ruolo del personale dipendente della commissione [99] .
Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere
per il primo triennio le 30 unità. Tale regolamento detta
altresì norme per l’adeguamento alle modificazioni del trattamento
giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento
degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone
le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato
alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è
adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa
maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento
gli incarichi e le qualifiche dirigenziali.
5-bis [100] I
regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere
generale emanati dalla commissione per assolvere i compiti di
cui all’art.17 sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e nel
bollettino della commissione
Art.
17.
Compiti
della commissione di vigilanza [101] [102]
1. I fondi pensione autorizzati
ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all'articolo
18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.357, nonché i fondi
che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari
al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque
risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti
ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle
forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici,
che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio,
in materia valutaria o in materia assicurativa sono iscritti nell'albo
di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione
di cui all'articolo 16.
2. In conformità agli indirizzi
generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
la commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza sui
fondi pensione, ed in particolare:
a) tiene l’albo di cui all'articolo
4;
b) [103]
approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando
la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4
e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone
anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere
generale da essa emanati;
c) svolge l'attività istruttoria
per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6,
comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti
richiesti in attuazione del comma 3 dell'articolo 4;
d) verifica il rispetto dei criteri
di individuazione e ripartizione del rischio come individuati
a stregua dei commi 4-quinquies e 5 dell'articolo 6;
e) definisce, d'intesa con le autorità
di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse
dei fondi, schemi - tipo di contratti tra i fondi e i gestori;
f) autorizza preventivamente
le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui
all'articolo 6 nonché alla lettera e) del presente comma;
g) indica criteri omogenei per la
determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro
redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture
contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale
annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi
e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione,
gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione
e del valore del patrimonio del fondo pensione attraverso la contabilizzazione
secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n.77, evidenziando
le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale
del fondo pensione [104] ;
h) valuta l'attuazione dei principi
di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante
l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché
in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento
amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità [105] ;
i) esercita il controllo
sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei
fondi anche mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo
l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte
di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;
m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel
settore della previdenza complementare anche in rapporto alla
previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire
i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la
commissione può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;
n) pubblica e diffonde informazioni utili alla
conoscenza dei problemi previdenziali.
3. Per l'esercizio della vigilanza,
la commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con
le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche nonché
ogni altro dato e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli
accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi.
4. La commissione può altresì:
a) convocare presso di sé gli organi
di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;
b) richiedere la convocazione degli organi di
amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.
5. Nell'esercizio della vigilanza,
la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni
richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie,
le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle
proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio [106] ,
anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo
quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti
dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione
nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico
servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo
di riferire alla commissione tutte le irregolarità constatate,
anche quando configurino fattispecie di reato.
6. Accordi di collaborazione
possono intervenire tra la commissione, le autorità preposte alla
vigilanza sui gestori soggetti di cui all'articolo 6 e l'autorità
garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo
scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione
di controllo.
7. Entro il 31 marzo di ciascun
anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale una relazione sull’attività svolta, sulle questioni in
corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche
che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione
al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.
Art.
18.
Norme
finali
1. Alle forme pensionistiche
complementari che risultano istituite alla data di entrata in
vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli
articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre[l’articolo 13,
commi 5 e 7, ha effetto dal 1° luglio 1994] [107]
Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate
ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente
dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro
anni [108]
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
dotarsi di strutture gestionali, amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma
1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni
attuative dell’articolo 6, commi [4] [109]
e 5, secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro
del tesoro, d'intesa con la commissione di cui all’articolo 16;
al fine della emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione
di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la
tipologia degli investimenti.
3. Non sono tenute all'adeguamento
di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari
di cui al comma 1 istituite all'interno:
a)
di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in
materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia
assicurativa;
b)
di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in
materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa [110] .
Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli
6, 16 e 17 [111] ;
alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza è esercitata, in
conformità ai criteri dettati dall’articolo 17, dall’organismo
di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto
al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima.
4. Ai soggetti titolari delle
forme di cui al comma 1 è assegnato un termine di due anni per
provvedere all'adeguamento alle disposizioni dell’articolo
5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al comma
3, è assegnato il medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni
di cui all’articolo 4, commi 2, 3 e 5.
5. Le operazioni necessarie
per l'adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 6, commi
[4] [112]
e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche
di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni
di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento
non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del
soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte
di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire
100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano,
agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili,
le disposizioni di cui all’articolo 3, secondo comma, secondo
periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
6. I soggetti titolari delle forme di
cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all’articolo
16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo
4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità che
saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle
forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali
dell'albo di cui all’articolo 4, comma 6.
[113] Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte
di diritto nelle sezioni speciali dell’albo dei fondi pensione
a seguito della comunicazione. L’attività di vigilanza di stabilità
sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione
di cui all’art.16 secondo piani di attività differenziati temporalmente
anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse
categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo
conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La
commissione riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme
pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la
modificazione dell’area dei potenziali destinatari, deliberate
prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell’albo dei fondi
pensione disposta dalla commissione, non si applicano l’art.17,
comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione.
7. Per i destinatari iscritti
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 [114] e 8. In presenza di squilibri finanziari
delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all’articolo
3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del
finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non
abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime
per i trattamenti di natura pensionistica. [Per i destinatari
di cui al presente comma non si applica altresì l’articolo 13,
commi 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni
di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo. [115] ] Al trasferimento a favore di forme pensionistiche
complementari disciplinate dal presente decreto legislativo,
di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati
per fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice
civile, si applica il comma 13 dell'articolo 13 [116] .
8. Per i destinatari iscritti
anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1 successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
si applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste
prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata
con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento
pensionistico obbligatorio.
8-bis.
[117] Alle forme pensionistiche di cui al comma
1 gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario
della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari
derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dagli
articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita, per un periodo
di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma
6, l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni
degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto [118] del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione
di vigilanza di cui all’articolo 16, da emanarsi entro il 31 marzo
1994, sono determinati i criteri di accertamento della predetta
situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione
dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione,
senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico
allargato.
8-ter. [119] Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis
debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di
cui al comma medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione
del decreto previsto al comma 8-bis provvedono a corredare detta
istanza della documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dello
squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano
che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento
alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito,
determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza
del periodo di cui al comma 8-bis, l'equilibrio finanziario della
gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo
parere della commissione di cui all’articolo 16, accerta, nei
termini e secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma
8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per l'applicazione
delle disposizioni di cui al citato comma.
8-quater.
[120] Ai contributi versati ai fondi di previdenza
complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo
transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino
al termine di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento
tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.
8-quinquies.
[121] L'accesso alle prestazioni per anzianità e
vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma
1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del
predetto trattamento. [122]
9. I dipendenti degli enti
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 [123] , assunti successivamente alla data di entrata
in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti
al fondo integrativo costituito presso l'ente di appartenenza,
con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. E' abrogato
il secondo comma dell’articolo 14 della predetta legge. I dipendenti
previsti dall’articolo 74, commi primo e secondo, del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che
non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di
cui all’articolo 75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostituire
le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi
previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L'onere
per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante
dall'esercizio delle facoltà di cui al presente comma è posto
a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri
attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere
esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del predetto decreto [124] .
Art.
18-bis.
Sanzioni
penali ed amministrative [125]
1.
Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale [126] è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta
milioni. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite
o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il
prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea
al reato.
2.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti degli
organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5,
comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione
di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono
puniti con l'arresto da sei mesi a
tre anni.
3.
Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 2,
lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli
effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile.
4.
I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i
responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano,
anche in parte, alle richieste della commissione di cui all'articolo
17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
5.
I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni
relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità
di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici
giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi
e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta
milioni.
5-bis [127] Le sanzioni amministrative previste nel presente
articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII,
capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 [128] , fatta salva l’attribuzione delle relative
competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni [129] .
Art.
19.
Entrata
in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.