Regolamento
recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi
essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità
dei componenti degli organi e sulle procedure per l’autorizzazione
all’esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza
complementare.
IL
MINISTRO DEL LAVORO
E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto
il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modifiche
ed integrazioni;
Considerato
che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto legislativo,
l Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con
proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza per
il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei
fondi pensione, gli elementi documentali e informativi, i requisiti,
le informazioni e i contenuti e le modalità dei protocolli di
autonomia gestionale di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma
stesso;
Visto
l'articolo 18, comma 6, del predetto decreto legislativo;
Visto
l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito
il parere espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996,
con il quale il Consiglio di Stato, nel manifestare parere favorevole
sullo schema di decreto, ha formulato talune osservazioni di carattere
formale ed ha sottolineato l'esigenza di prevedere, con riferimento
alla legge 2 gennaio 1991, n.1, adeguati requisiti di professionalità
dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dei
fondi pensione, con facoltà di modularli o graduarli;
Ritenuto
di doversi adeguare al citato parere per quanto attiene sia ai
rilievi di carattere formale che alla previsione di requisiti
di professionalità per tutti componenti degli organi di amministrazione
e controllo;
Considerato,
peraltro, che, nello spirito di quanto stabilito alla lettera
c) del comma 2 dell’articolo 3 della citata legge n.1 del 1991,
si può tener conto anche delle professionalità maturate nello
specifico settore, di natura previdenziale, in cui i fondi pensione
sono chiamati ad operare;
Considerato,
altresì, che il settore della previdenza complementare è in fase
iniziale e che pertanto, per consentirne l'effettivo avvio, si
rende necessario ampliare, sia pure in via transitoria e per una
sola parte dei responsabili dei fondi, l'area da cui attingere
soggetti comunque in grado di concorrere ad un’adeguata amministrazione
dei fondi pensione;
Vista,
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
– a norma dello articolo 17, comma 3, della menzionata legge n.
400 del 1988 – n. 8 PS/ 70040 del 10 gennaio 1997;
ADOTTA
il
seguente regolamento:
TITOLO
I
Fondi
pensione di nuova istituzione
Art.
1.
Ambito di applicazione
1.
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi pensione
costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
21 aprile 1993, n.124, e successive modifiche ed integrazioni
(di seguito decreto legislativo n.124 del 1993), ivi compresi
quelli risultanti da operazioni di trasformazione conseguenti
a modifiche delle fonti istitutive che comportino una variazione
delle categorie dei soggetti beneficiari e diano luogo alla
istituzione di nuovi fondi pensione ai sensi del citato comma.
Art.
2.
Requisiti formali di
costituzione e raccordo con le fonti istitutive
1.
I fondi pensione devono essere istituiti con atto pubblico.
2.
Gli atti costitutivi e gli statuti, nel regolamentare l’ordine
dei fondi pensione, salvaguardano le competenze attribuite dal
decreto legislativo n.124 del 1993 alle fonti istitutive.
Art.
3.
Elementi dello
statuto dei fondi
1.
Costituiscono elementi essenziali dello statuto:
a)
denominazione, che deve contenere l'indicazione "fondo pensione";
b)
sede;
c)
durata, non inferiore agli anni di partecipazione al fondo
richiesti dallo articolo 7 del decreto legislativo n.124
del 1993 per il conseguimento delle prestazioni di vecchiaia
e anzianità;
d)
scopo esclusivo, in conformità dell'articolo 1 del decreto legislativo
n.124 del 1993;
e)
previsione del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione;
f)
indicazione del regime a contribuzione definita o, eventualmente,
a prestazione definita nei casi consentiti dall'articolo 2, comma
2, lett. b), del decreto legislativo n.124 del 1993;
g)
destinatari, nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo n.124 del 1993;
h)
ordinamento e norme sull'amministrazione con particolare riferimento
a:
criteri
di formazione e prerogative dell’assemblea nei fondi pensione
a struttura associativa e maggioranza richieste per le loro deliberazioni;
composizione
degli organi di amministrazione e durata della carica di amministratore,
nel rispetto dei principi di pariteticità e partecipazione di
cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.124/1993,
e specificazione delle loro attribuzioni tra cui necessariamente
le prerogative connesse all'attuazione degli articoli 6 e 6-bis
del decreto legislativo n.124 del 1993, alla definizione dei prospetti
della composizione e del valore del patrimonio e dei rendiconti
del fondo pensione e alle modalità di realizzazione delle comunicazioni
periodiche agli iscritti;
composizione
dell'organo di controllo, nel rispetto dei principi di pariteticità
e partecipazione di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 124 del 1993, e determinazione dei poteri ad esso
spettanti in conformità all'articolo 2403 del codice civile in
quanto applicabile e comunque con la previsione dell'obbligo di
trasmettere alla commissione di vigilanza sui fondi pensione di
cui all’articolo 16 del decreto legislativo n.124 del 1993 (di
seguito commissione di vigilanza) le irregolarità riscontrate;
previsione
dei requisiti di onorabilità e professionalità, ai sensi del successivo
articolo 4, dei componenti degli organi di amministrazione e di
controllo e previsione del numero di consiglieri aventi i requisiti
di professionalità di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo
medesimo che devono essere presenti nelle riunioni dello organo
amministrativo convocate per deliberare su materie concernenti
l'attuazione degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo
n. p>
i)
modalità di adesione individuale al fondo pensione, in conformità
alle previsioni delle fonti istitutive;
1)
criteri generali dell'articolazione del sistema di finanziamento
in conformità delle previsioni delle fonti istitutive coerentemente
con l'articolo 8 del decreto legislativo n. 124 del 1993;
m)
tipologia di prestazioni, requisiti per il loro conseguimento
e modalità di erogazione in conformità delle previsioni delle
fonti istitutive coerentemente con l'articolo 7 del decreto legislativo
n.124 del 1993;
n)
previsione del ricorso a convenzioni con soggetti specializzati,
anche con riferimento all'istituto della banca depositaria, ai
sensi degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo n.124 del
1993 e criteri generali per la scelta dei gestori;
o)
criteri di attuazione delle previsioni dell'articolo 10, comma
1, del decreto legislativo n.124 del 1993;
p)
criteri generali di impiego delle risorse nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo n.124 del 1993 e, in particolare,
dall'articolo 6, commi 1, lettere d) ed e), 4-quinquies e 5, dello
stesso;
q)
previsione della predisposizione di misure di trasparenza nei
rapporti con gli iscritti, in particolare con riferimento all'andamento
amministrativo e finanziario della gestione del fondo stesso,
in conformità delle indicazioni fornite dalla commissione di vigilanza
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera h), del decreto legislativo
n.124 del 1993;
r)
regole da osservare in materia di conflitti di interesse in conformità
delle disposizioni del decreto del Ministro del tesoro di cui
all'articolo 6, comma 4-quinquies, del decreto legislativo n.124
del 1993;
s)
criteri per la determinazione del valore del patrimonio del fondo
pensione e della sua redditività, nonché per la compilazione delle
scritture contabili, del prospetto della composizione e del valore
del patrimonio del fondo, del rendiconto annuale del fondo, anche
con riferimento all'evidenziazione delle posizioni individuali
degli iscritti, in conformità delle indicazioni fornite dalla
commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera
g), del decreto legislativo n.124 del 1993;
t)
definizione delle procedure per le modifiche dello statuto e dell'eventuale
regolamento di attuazione e di invio delle stesse alla commissione
di vigilanza ai fini dell'approvazione ai sensi dell'articolo
17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.124 del 1993;
u)
obbligo dell'organo di amministrazione di promuovere, secondo
le procedure previste dallo statuto, l'adeguamento della normativa
statutaria in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni
di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nell'ambito
delle competenze ad esso attribuite dal decreto legislativo n.124
del 1993;
v)
obbligo degli organi del fondo pensione e inoltre del dirigente,
comunque denominato, responsabile del fondo stesso di segnalare
alla commissione di vigilanza, in presenza di vicende in grado
di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, i provvedimenti
ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione
di equilibrio ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo n.124 del 1993;
x)
regime delle spese a carico degli aderenti, con eventuali limiti
massimi;
z)
cause di scioglimento del fondo pensione e modalità di liquidazione,
anche tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo n.124 del 1993.
2.
Lo statuto del fondo pensione di cui all’articolo 4, comma 4,
del decreto legislativo n. 124 del 1993, deve altresì prevedere
che l'adesione sia preceduta dalla consegna di una scheda informativa [2] circa le caratteristiche del fondo stesso ai
potenziali aderenti, avuto in particolare riguardo ai seguenti
aspetti:
regime delle
prestazioni (contribuzione definita o prestazione definita);
tipologia delle
prestazioni e condizioni di accesso alle stesse;
ammontare delle
contribuzioni e, per i lavoratori subordinati, del prelievo dal
trattamento di fine rapporto;
criteri generali
di impiego delle risorse;
risultanze dell'ultimo
rendiconto di gestione.
3.
Lo schema generale della scheda di cui al comma che precede è
definito dalla commissione di vigilanza, che approva
altresì la scheda redatta da ogni singolo fondo pensione.
Art.
4.
Requisiti
di onorabilità e professionalità [3]
1.Per la nomina o l'elezione a componente degli organi di amministrazione
e di controllo e inoltre a dirigente, comunque denominato, responsabile
del fondo pensione sono richiesti:
a) i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori
e i membri degli organi di controllo degli intermediari in valori
mobiliari dalla disciplina di settore;
b)
l'assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza indicate
dall'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne la
partecipazione agli organi di controllo, dall'articolo 2399 del
codice civile.
2.Il rappresentante legale, i componenti degli organi di amministrazione
ed inoltre il dirigente, comunque denominato, responsabile del
fondo pensione devono aver svolto, per uno o più periodi, complessivamente
non inferiori ad un triennio:
a)funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso società
o enti del settore creditizio, assicurativo e finanziario,
in società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966,
in società di intermediazione mobiliare o di gestione di
fondi comuni di investimento ovvero funzioni di cui all'articolo
3, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n.1;
b)funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso fondi
pensione;
c)funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione
ad organi collegiali presso organismi con finalità previdenziali;
d)funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione
ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere
nazionale, di rappresentanza di categoria; tale disposizione trova
applicazione esclusivamente per i primi cinque anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
3.Sin dalla entrata in vigore del presente decreto almeno il cinquanta
per cento dei componenti l'organo collegiale ed il dirigente,
comunque denominato, responsabile del fondo pensione devono avere
i requisiti di cui alle lettere a) o b). Qualora il fondo affidi,
ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo
n. 124 del 1993, la totalità delle risorse alla gestione dei soggetti
gestori e non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis del
medesimo articolo 6, i requisiti di professionalità di cui alle
lettere a) o b) del precedente comma 2 devono sussistere
per almeno un terzo dei componenti degli organi di amministrazione
e, comunque, in capo al dirigente, comunque denominato, responsabile
del fondo pensione.
4.I componenti dell'organo di controllo devono essere iscritti
al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero
di grazia e giustizia.
5.Il venir meno dei requisiti, ovvero il sopravvenire delle cause
di cui ai commi che precedono, comporta la decadenza dall'incarico.
6.Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
può provvedere, successivamente all'attuazione dell'articolo 7
del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.415, ad aggiornare la
disciplina di cui ai precedenti commi.
Art.
5.
Presentazione
dell'istanza di autorizzazione [4]
Art.
6.
Contenuto
dell'istanza [5]
Art.
7.
Documentazione
a corredo dell'istanza [6]
1.All'istanza di autorizzazione devono essere allegati i documenti
di seguito indicati, autenticati per copia conforme dal legale
rappresentante del fondo pensione che sottoscrive la medesima
istanza:
copia
della fonte istitutiva del fondo pensione;
copia
dell'atto di costituzione del fondo pensione, se distinto
dallo statuto;
copia
dello statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
dichiarazione
attestante il numero degli appartenenti all'area dei destinatari
a cui il fondo pensione fa riferimento e anche, indicativamente,
l'ammontare complessivo dei redditi da lavoro ad esso facente
capo.
2.Va, inoltre, inviata copia del verbale della riunione, sottoscritta
dal rappresentante legale del fondo pensione e dal presidente
dell'organo di controllo, nella quale l'organo di amministrazione
ha verificato il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità
per i soggetti menzionati nel precedente articolo 4. La verifica
dei requisiti va effettuata dall'organo amministrativo nei confronti
di ciascun interessato sulla base dei seguenti documenti, del
cui puntuale esame deve essere fatta menzione nel verbale:
a)certificato generale del casellario giudiziale, dal quale risulti
che l'interessato non ha riportato condanne o sanzioni sostitutive
per i reati previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera d), della
legge 23 marzo 1983, n.77;
b)dichiarazione di non aver riportato alcuna condanna, ivi comprese
le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981,
n.689, per la quale è stata concessa la non menzione nel certificato
del casellario giudiziale per delitti contro il patrimonio, contro
la fede pubblica o contro l'economia pubblica ovvero per delitti
non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione
non inferiore, nel massimo, a cinque anni e di non essere stato
sottoposto alle misure di prevenzione disposte ai sensi della
legge 27 dicembre 1956, n.1423, o della legge 31 maggio
1965, n.575, così come successivamente modificate ed integrate,
salvi gli effetti della riabilitazione;
c)dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale
risulti:
l'insussistenza
delle cause di cui all'articolo 2382 del codice civile e, per
quanto concerne la partecipazione agli organi di controllo, all'articolo
2399 del codice civile;
il
possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del presente decreto;
che
nei tre anni precedenti l'interessato non abbia svolto funzioni
di amministrazione, direzione o controllo in fondi pensione o
altri enti o società successivamente sottoposti a procedure di
amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
d)certificato dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura della
Repubbndariale;
e)per i componenti dell'organo di controllo di cui al precedente
articolo 4, comma 4, certificato di iscrizione a ruolo dei revisori
contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
3.I documenti attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità
non devono essere di data anteriore a sessanta giorni rispetto
a quella di presentazione della istanza di autorizzazione e vanno
conservati agli atti del fondo pensione. La commissione di vigilanza
può richiedere, ove lo ritenga necessario, ulteriori informazioni
ed integrazioni della documentazione.
4.(Omissis) [7]
5.Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e si applicano anche in
caso di rinnovo delle cariche.
Art. 8.
Richiesta
di riconoscimento della personalità giuridica
1.I fondi pensione che richiedono il riconoscimento della personalità
giuridica sono tenuti a presentare al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale apposita istanza, contestualmente a quella
di cui al precedente articolo 5.
Art.
9.
Procedure
per la concessione della autorizzazione [8]
Art.
10.
Iscrizione
all'albo [9]
TITOLO
Il
Forme
pensionistiche preesistenti all'entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n.421
Art.
11.
Ambito
di applicazione
1.
Le disposizioni del presente titolo si applicano alle forme complementari
di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo
n.124 del 1993 ad eccezione di quelle istituite all'interno di
enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in
materia di tutela del risparmio, in materia valutaria e in materia
assicurativa [10] .
Art.
12.
Comunicazione
alla commissione di vigilanza
1.I soggetti titolari delle forme pensionistiche di cui al precedente
articolo 11, in attuazione dell’obbligo loro imposto dall'articolo
18, comma 6, del decreto legislativo n.124 del 1993, entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono tenuti
ad inviare alla commissione di vigilanza una apposita comunicazione
sottoscritta dal legale rappresentante, recante:
a)la denominazione, la sede e il codice fiscale della forma pensionistica;
b)le generalità complete e la carica rivestita dal soggetto che
sottoscrive la domanda;
c)l'elenco
nominativo dei componenti degli organi di amministrazione e di
controllo del fondo pensione, del dirigente, comunque denominato,
responsabile con l'indicazione delle generalità complete.
2.I soggetti titolari di forme pensionistiche diverse da quelle
di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
n.124 del 1993, sono tenuti, inoltre, ad inviare lo statuto e
l’eventuale regolamento di attuazione, nonché, entro i successivi
sessanta giorni:
la
copia del verbale della riunione, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’organo di amministrazione e del presidente dell'organo di
controllo, nella quale l'organo di amministrazione ha verificato
il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come
richiesto dal successivo articolo 14, sulla base della documentazione
prevista all'articolo 7, commi 2 e 3;
una
relazione generale sulle caratteristiche e le prospettive delle
forme pensionistiche, nonché, a completamento della documentazione
di cui al comma 1, una scheda informativa sulla base dello schema
predisposto dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, anche
ai fini di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2; le modifiche
apportate allo statuto e all'eventuale regolamento di attuazione
dalla entrata in vigore del decreto legislativo n.124 del
1993, ivi compresa la modifica della forma giuridica e la trasformazione
da fondo interno di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
n.124 del 1993 ad una delle forme previste al comma 1 del medesimo
articolo, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di
all'articolo 18 del decreto legislativo n.124 del in quanto compatibili.
3.Le forme pensionistiche complementari, istituite come fondi
interni allegano alla comunicazione di cui al precedente comma
1 un protocollo di autonomia gestionale in cui il datore di
lavoro dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che
possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e
prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo
ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto
legislativo n.124 del 1993.
4.La commissione di vigilanza richiede l'invio della seguente
documentazione, ad integrazione di quella di cui ai precedenti
commi, fissando tempi e modalità anche con riferimento a particolari
tipologie di fondi pensione:
a)
fonti istitutive;
b) bilanci, rendiconti degli ultimi tre esercizi, bilanci tecnici
redatti;
c)convenzioni di gestione delle risorse.
Art.
13.
Iscrizione
alle sezioni speciali dell'albo
1.Sulla base della comunicazione di cui al precedente articolo
12, nonché dell’acquisizione della certificazione di cui all'articolo
14, comma 2, la commissione di vigilanza, ai sensi
dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n.124
del 1993, iscrive le forme di cui al precedente articolo in una
delle sezioni speciali dell'albo previsto dall'articolo 4, comma
6, del medesimo decreto legislativo, previa verifica della appartenenza
al campo di applicazione dello stesso. L'iscrizione costituisce
il presupposto per l’assoggettamento delle forme pensionistiche
diverse da quelle di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo n.124 del 1993 ai controlli della commissione
di vigilanza previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto
legislativo n.124 del 1993.
2.La commissione di vigilanza invia alle autorità di vigilanza
sugli eventuali soggetti gestori copia delle comunicazioni ricevute
ai sensi dell'articolo 12. La commissione comunica altresì alle
medesime autorità l'avvenuta iscrizione delle forme pensionistiche
all'albo.
Art.
14.
Requisiti
di onorabilità e professionalità
1.Per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo
e per il dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo
pensione sono richiesti i requisiti di onorabilità di cui al precedente
articolo 4, nonché 1'insussistenza delle cause di ineleggibilità
e di decadenza indicate, rispettivamente, dagli articoli 2382
e 2399 delcodice civile.
2.La commissione di vigilanza verifica che non sussistano cause
impeditive tramite la richiesta alla prefettura competente della
certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994,
n.490. I componenti degli organi di amministrazione e controllo
che non possiedano i requisiti di onorabilità decadono immediatamente
e devono essere sostituiti nel più breve tempo possibile.
3.Per i soggetti di cui al precedente comma 2, sono richiesti
i requisiti di professionalità di cui al precedente articolo 4,
nelle misure ivi indicate. Per le forme che assicurano le prestazioni
esclusivamente tramite polizze assicurative trova applicazione
l'articolo 4, comma 3, secondo periodo. I requisiti di professionalità
di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) o b), si considerano
presenti ove il soggetto interessato, all'atto dell'entrata in
vigore del presente decreto, abbia già fatto parte dell'organo
collegiale per almeno un triennio, senza pregiudizio della permanenza
in carica sino al termine del mandato ove questo abbia avuto inizio
da almeno un anno. Ove i componenti dell'organo amministrativo
non abbiano i requisiti di professionalità, gli organi devono
essere integrati nel più breve tempo possibile e comunque non
oltre la prima assemblea. Analoga procedura si applica per i componenti
l'organo di controllo che non abbiano i requisiti di cui all'articolo
4, comma 4.
TITOLO
III
Fondi
pensione aperti
Art.
15.
Ambito
di applicazione
1.Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi aperti
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n.124 del 1993.
Art.
16.
Presentazione
dell'istanza di autorizzazione [11]
Art. 17.
Contenuto
dell'istanzaArt.
18.
Documentazione
da produrre a corredo dell’istanza
1.
(Omissis) [13]
2.All'istanza di autorizzazione va, altresì, allegato il regolamento
del fondo pensione aperto, che stabilisce:
a)denominazione
del fondo, che deve contenere l'indicazione “fondo pensione
aperto”;
b)sede;
c)durata,
non inferiore agli anni di partecipazione al fondo richiesti dall’articolo
7 del decreto legislativo n.124 del 1993 per il conseguimento
delle prestazioni di vecchiaia e di anzianità;
d)scopo
esclusivo in conformità dell’articolo 1 del decreto legislativo
n.124 del 1993, tipologia delle prestazioni previste e condizioni
dell'accesso ad esse in conformità dell'articolo 7 dello stesso
decreto legislativo;
f)destinatari, con riferimento all'area dei beneficiari della
previdenza complementare per i quali non sussistano o non operino
le fonti istitutive di cui allo articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo n.124 del 1993;
g)previsione del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione;
h)indicazione del regime a contribuzione definita o, eventualmente,
a prestazione definita nei casi consentiti dall'articolo 2, comma
2, del decreto legislativo n.124 del 1993;
i)convenzioni assicurative nei casi di cui all'articolo 6, commi
2 e 3, del decreto legislativo n.124 del 1993;
l) modalità di adesione;
m)sistema di finanziamento e forme di manifestazione della volontà
di contribuire;
n)criteri di attuazione delle previsioni dell’articolo 10 del
decreto legislativo n.124 del 1993;
o)criteri generali dell'impiego delle risorse;
p)banca depositaria di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo
n.124 del 1993 e condizioni per la sua sostituzione;
q)misura o criteri di determinazione delle provvigioni spettanti
per l'amministrazione e gestione del fondo pensione;
r)norme di trasparenza nei rapporto con gli iscritti e criteri
di informazione periodica circa l'andamento amministrativo e finanziario
del fondo pensione, in conformità degli schemi fissati dalla Commissione
di vigilanza, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera
h), del decreto legislativo n.124 del 1993;
s)criteri per la determinazione del valore del patrimonio
del fondo pensione della sua redditività, nonché per la
compilazione delle scritture contabili, del prospetto del la composizione
e del valore del patrimonio del fondo, del rendiconto annuale
del fondo, anche con riferimento all’evidenziazione delle posizioni
individuali degli iscritti, in conformità delle indicazioni fornite
dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, comma
2, lettera g), del decreto legislativo n.124 del 1993;
t)regole da osservare in materia di conflitti di interesse in
conformità delle disposizioni del decreto del Ministro del tesoro
di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies, del decreto legislativo
n.124 del 1993.
3.Gli elementi di cui al precedente comma 2, lettera r), possono
essere indicati anche mediante rinvio alle disposizioni emanate
dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, comma
2, lettera g), del decreto legislativo n.124 del 1993.
Art.
19.
Procedure
per la concessione della autorizzazione [14]
Art.
20.
Requisiti
formali di istituzione [15]
Art.
21.
Iscrizione
all'albo [16]
Art.
22.
Entrata
in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.