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Condizioni per
la deducibilità maggiorata dei contributi versati dai soggetti iscritti
al 28 aprile 1993 alle forme di previdenza complementare istituite
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
IL
DIRETTORE GENERALE
del
Dipartimento delle Entrate
Visto
l’art.1, comma 1, lettera a), numero 1, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 47, il quale ha sostituito la lettera e‑bis),
comma 1, dell'art.10 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, che prevede la deducibilità dal reddito complessivo
dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari e
dei contributi e dei premi versati alle forme pensionistiche individuali,
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un
importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito
complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni;
Visto
l’art.4, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
il quale prevede che per i soggetti iscritti entro il 28 aprile
1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
ai fini della deducibilità prevista dall’art.10, comma 1, lettera
e‑bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo,
l'importo massimo deducibile di 10 milioni è maggiorato, per
un periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i contributi
effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche
e i1 predetto limite di 10 milioni;
Visto
l'ultimo periodo del comma 3 dell'art.4 del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 47, il quale prevede che con decreto del Ministro
delle Finanze sono stabilite le modalità per fruire della predetta
maggiorazione;
Visti gli articoli
3, comma 2, e 16, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti
l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;
Decreta:
Art.1.
1.
I contributi versati dai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993
alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
sono deducibili per un importo massimo pari al minore tra il 12
per cento del reddito complessivo e l'importo dei contributi effettivamente
versati nel 1999 qualora quest'ultimo sia superiore a lire 10 milioni.
2.
Ai fini della deducibilità dei contributi nella misura prevista
nel comma precedente, le forme pensionistiche complementari devono
rilasciare a ciascun iscritto di cui al comma 1 una apposita certificazione
attestante l'ammontare complessivo dei contributi effettivamente
versati nel 1999 e riferibili ad una annualità di iscrizione, nonché
l’iscrizione dello stesso entro il 28 aprile 1993 a una forma pensionistica
complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421.
3.
La certificazione, sottoscritta dal responsabile della forma pensionistica,
e consegnata agli interessati entro i1 28 febbraio 2002 ovvero,
su richiesta, entro dodici giorni dalla richiesta stessa.
Art.
2.
1.
Le disposizioni del presente decreto si applicano ai fini della
deducibilità dei contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2001
e fino al 31 dicembre 2005.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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