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PARTE
V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Articolo 33 - Modalità
di adesione
1.
L’associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito
modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte.
L’adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di
associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e
della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All’atto
dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di
partecipazione.
3.
L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle
informazioni fornite al Fondo.
4.
La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il
tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme
del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei
confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per
la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. L’adesione
decorre a partire dal mese successivo a quello in cui la domanda è stata
presentata.
5. La raccolta delle
adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di
lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori
delle fonti istitutive, nonché negli spazi che ospitano momenti
istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle
fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del
TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica
all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie
al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte
di sua competenza.
Articolo
34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
1. Il Fondo mette a
disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il
bilancio e la eventuale relazione della società di
revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all’art. 13, comma
2, e tutte le altre informazioni utili all’aderente secondo quanto
previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono
disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene
inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all’aderente una
comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui
costi sostenuti e sull’andamento della gestione.
Articolo 35 -
Comunicazioni e reclami
1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali
gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e
presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti
nella Nota informativa.
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