PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Articolo 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo: l’Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente, il Collegio dei Sindaci.

Articolo 15 – Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

1. L’Assemblea è formata da 30 componenti, di seguito denominati “Delegati”, dei quali 15 in rappresentanza dei lavoratori, 15 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto.

2. I Delegati restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.

Articolo 16 – Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

1. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L’Assemblea in seduta ordinaria:

§ approva il bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

§ autorizza le azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;

§ delibera in merito alla esclusione degli aderenti.

 

Con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria, l’Assemblea:

§ nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e determina l’eventuale emolumento di tutti i membri, del Presidente e del Vicepresidente;

§ nomina i componenti del Collegio dei Sindaci determinandone l’eventuale emolumento;

§ nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed esercita nei confronti di quest’ultimo l’azione di responsabilità.

L’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio dei Sindaci avviene separatamente nell’ambito di ciascuna componente. Il quorum previsto per la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci deve intendersi pertanto relativo a ciascuna componente.

3. L’Assemblea in seduta straordinaria:

§ approva le modifiche dello Statuto;

§ approva le modifiche del Regolamento elettorale;

§ approva lo scioglimento del Fondo

 

Articolo 17 – Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dal Presidente del Collegio dei Sindaci, in caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione contenente il luogo, il giorno, l’ora e gli argomenti posti all’ordine del giorno, da inviare mediante raccomandata, ovvero telefax, telegramma o altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, ai membri dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, almeno venti giorni prima della riunione. E’ ammessa la convocazione di urgenza da inviare almeno sette giorni prima della riunione.

2. L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.

3. L’Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati.

4. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

5. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti aventi diritto al voto. Per la delibera di scioglimento del fondo l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.

6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ciascun Delegato non può essere portatore di più di una delega. I membri del Collegio dei Sindaci partecipano all’Assemblea ma non hanno diritto di voto. I membri del Consiglio di Amministrazione partecipano all’Assemblea senza diritto al voto, salvo che siano membri della stessa; in questo caso si astengono nelle deliberazioni aventi ad oggetto l’approvazione del bilancio e l’azione di responsabilità nei loro confronti.

7. Il verbale di riunione dell’Assemblea ordinaria è redatto da un segretario nominato, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione tra i Delegati ed è sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8. Il verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Articolo 18 – Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà nominati in rappresentanza dei datori di lavoro associati. Almeno quattro componenti il Consiglio, dei quali due in rappresentanza dei lavoratori associati e due in rappresentanza delle aziende associate, devono possedere i requisiti di professionalità di cui all’art. 4 comma 2 lett. a) o b) del DM Lavoro 211/97.

2. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità: i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti autonomamente dalle due componenti dell’Assemblea sulla base di liste separate contenenti 10 candidati scelti anche tra i non aderenti. Qualora le liste presentate nell'ambito di una componente siano più di una, sono eletti membri del Consiglio i primi 5 candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; il sesto membro sarà identificato nel primo candidato della lista che ha ottenuto il numero di consensi immediatamente inferiore. In caso di presentazione di una sola lista sono eletti membri del Consiglio i primi 6 candidati della stessa.

3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.

Articolo 19 – Consiglio di Amministrazione - Cessazione decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo, subentrano i primi non eletti della componente.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l’originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 20 – Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all’Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. In via indicativa e non esaustiva il Consiglio: :

§ istituisce le dipendenze del Fondo;

§ assume il personale fissandone qualifiche e competenze;

§ predispone e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio annuale del fondo;

§ conferisce incarichi a professionisti e collaboratori del fondo;

§ cura la tenuta delle scritture contabili, in conformità a quanto prescritto dall’Autorità di Vigilanza e l’esecuzione degli adempimenti amministrativi, civilistici e tributari, verificando l’operato dei soggetti a cui gli stessi sono stati affidati;

§ attua principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, in particolare con riferimento all’andamento amministrativo e finanziario della gestione del fondo, in conformità a quanto stabilito dall’Autorità di Vigilanza;

§ decide in merito alle domande di riscatto e di trasferimento, di liquidazione delle prestazioni ed in generale in merito a tutto quanto attiene ai rapporti tra fondo ed aderenti, ivi comprese le misure da adottare in caso di inadempimenti di questi;

§ sottopone alle autorità componenti tutti gli atti per i quali siano necessarie autorizzazioni, comunica gli atti e la documentazione richiesta e adempie, senza ritardo alcuno, all’obbligo di comunicare all’Autorità di Vigilanza l’insorgere di vicende in grado di incidere negativamente sull’equilibrio e sulla corretta amministrazione e gestione del fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio. In tale caso, convoca l’Assemblea e sottopone quanto comunicato all’Autorità di Vigilanza.

 

Con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, il Consiglio:

a. nomina il Presidente ed il Vicepresidente;

b. determina gli indirizzi generali di organizzazione e gestione del FONDO;

c. decide, sulla base degli indirizzi generali di gestione e delle linee di investimento, in merito alla scelta degli investimenti finanziari ed alla ripartizione del rischio, indirizzando l’operato dei gestori finanziari del Fondo;

d. approva le convenzioni con il gestore amministrativo, i gestori finanziari e con la Banca Depositaria, nonché le modifiche alle stesse;

e. sottopone all'Assemblea dei Delegati le modifiche dello Statuto che ritiene necessario adottare, ed ha l’obbligo di adeguare la normativa statutaria del fondo per i casi e secondo le modalità previste all’art. 36.

f. propone all’Assemblea dei Delegati, nei casi previsti, la liquidazione del fondo;

g. autorizza le richieste di adesione di cui all’articolo 5, del presente Statuto.

Per la validità delle delibere relative ai punti c) e d) è necessaria la presenza di due membri in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) o b), del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 211 del 14/01/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui almeno uno in rappresentanza degli aderenti ed uno in rappresentanza delle Aziende associate.

Il Consiglio, secondo quanto stabilito all’articolo 22, nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente e può delegare ad uno o più dei suoi membri, compiti e funzioni specifiche, nonché nominare procuratori su determinati atti o categorie di atti.

Articolo 21 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante comunicazione ai Consiglieri ed ai membri del Collegio dei Sindaci, contenente il luogo, il giorno, l’ora della riunione, da inviarsi per lettera raccomandata, ovvero mediante telefax, telegramma od altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, almeno cinque giorni prima; nei casi di urgenza la convocazione deve essere inviata due giorni prima della data fissata per la riunione. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente presso la sede del FONDO, presso gli uffici o le dipendenze, ovvero presso altro luogo sul territorio nazionale. Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta del Presidente, ovvero, nel caso previsto dall’articolo 25 comma 2, dal Presidente del Collegio dei Sindaci. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificati questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura del verbale. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può essere anche persona estranea al Consiglio.

2. Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte l’anno.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri.

4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, che è conservato tra gli atti del fondo.

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Articolo 22 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori. Il Vice Presidente è scelto tra i membri che non hanno espresso il Presidente.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.

3. Il Presidente del Fondo:

§ sovrintende al funzionamento del Consiglio;

§ convoca e presiede le riunioni;

§ provvede all’esecuzione delle delibere;

§ cura i rapporti con l’Autorità di Vigilanza salvo specifiche deleghe del Consiglio ad altri membri;

§ convoca l’Assemblea dei Delegati e svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto o che gli venga affidato dal Consiglio;

§ trasmette alla Commissione di Vigilanza ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva con allegata una nota descrivente l’innovazione stessa.

 

4. In caso di impedimento del Presidente, per qualunque causa, anche temporanea, il Vice Presidente esercita i suoi poteri e le sue funzioni.

In caso di decadenza dal mandato, per qualunque causa, il Consiglio provvede alla nomina del nuovo Presidente o Vicepresidente, nell’ambito della componente di appartenenza, per il periodo mancante alla scadenza della carica.

Articolo 23 - Responsabile del Fondo

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall’incarico.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l’assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 del Codice Civile.

6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:

§ verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;

§ vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;

§ inviare alla Covip, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;

§ vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

 

7. Il Responsabile del Fondo ha l’obbligo di segnalare alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Articolo 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: vengono presentate, separatamente nell’ambito delle due componenti, le liste contenenti tre candidati. Qualora le liste presentate nell’ambito di una componente siano più d’una risultano eletti il primo dei candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e il primo dei candidati della lista che ha ottenuto un numero di consensi immediatamente inferiore alla lista di maggioranza; il terzo membro, con qualifica di supplente, sarà identificato nel secondo candidato della lista di maggioranza. In caso di presentazione di una sola lista sono eletti membri del Collegio i primi 3 candidati della stessa. Non possono essere nominati membri del Collegio dei Sindaci i componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Delegati ed i dipendenti del FONDO o di altri fondi di previdenza obbligatoria o complementare.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.

5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.

6. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.

7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, tra i membri nominati in rappresentanza dei soggetti che non esprimono in quel momento il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente sovrintende all’attività dell’organo, cura i rapporti con gli altri organi e l’Autorità di vigilanza e presiede le riunioni del Collegio.

Articolo 25 – Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l’amministrazione del Fondo, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Al Collegio dei Sindaci sono attribuiti inoltre i compiti e le funzioni di seguito indicati :

§ assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Delegati;

§ convoca l’Assemblea dei Delegati, in caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche su domanda di 3 componenti dell’Assemblea stessa ai sensi dell’art. 17 comma 3 del presente Statuto;

§ convoca il Consiglio di Amministrazione in caso di inerzia del Presidente o del Vicepresidente;

§ convoca il Consiglio di Amministrazione o, in caso di inerzia dello stesso, l’Assemblea, in caso di accertamento di gravi irregolarità che possono incidere sull’equilibrio economico e finanziario del FONDO, dandone preventiva comunicazione all’Autorità di vigilanza;

§ propone all’Assemblea la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

 

Le funzioni di revisione legale dei conti sono esercitate da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell’apposito registro.

3. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla Covip eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

4. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla Covip eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del fondo e di trasmettere alla Covip sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404 Codice Civile, ultima comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Articolo 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno 1 volta ogni 90 giorni.

2. Le convocazioni sono fatte mediante comunicazione ai membri, contenente il luogo, il giorno e l’ora della riunione, da inviarsi per lettera raccomandata, ovverowww.diasu.com mediante telefax, telegramma od altra comunicazione con ricezione documentabile, almeno cinque giorni prima; nei casi di urgenza l’invio dovrà avvenire almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione. Non sono ammesse deleghe.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione, sottoscritto dal Presidente, che è conservato a cura del Collegio tra gli atti del Fondo. Le riunioni del Collegio del Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; ed in caso di parità prevale il voto del Presidente

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. L’azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall’art. 2407 del Codice Civile.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 27 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.

2. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e comunque in misura non superiore a quanto stabilito dall’art. 6 sopra citato.

3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall’art. 6, comma 13, del Decreto.

4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

5. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all’art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.

6. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

 

Articolo 28 - Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un’unica “banca depositaria”, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.

2. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto.

3. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.

4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di banca depositaria.

 

Articolo 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

 

Articolo 30 - Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;

b) la tenuta della contabilità;

c) la raccolta e gestione delle adesioni;

d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;

e) la gestione delle prestazioni;

f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;

g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;

h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell’ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Articolo 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

 

Articolo 32 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.