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PARTE IV –
PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL
FONDO
Articolo 14 - Organi
del Fondo
1. Sono organi del
Fondo: l’Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione, il
Presidente e il Vice Presidente, il Collegio dei Sindaci.
Articolo 15 – Assemblea dei Delegati - Criteri di
costituzione e composizione
1. L’Assemblea è
formata da 30 componenti, di seguito denominati “Delegati”, dei
quali 15 in
rappresentanza dei lavoratori, 15 in rappresentanza delle imprese, eletti
sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante del
presente Statuto.
2. I Delegati restano
in carica cinque anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei
Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi
motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo
stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del
presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica
all’atto della sua elezione.
Articolo 16
– Assemblea dei Delegati - Attribuzioni
1. L’Assemblea si
riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea in
seduta ordinaria:
§ approva
il bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
§ autorizza
le azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
§ delibera
in merito alla esclusione degli aderenti.
Con le maggioranze previste per
l’Assemblea straordinaria, l’Assemblea:
§ nomina e revoca i
componenti del Consiglio di Amministrazione e determina l’eventuale
emolumento di tutti i membri, del Presidente e del Vicepresidente;
§ nomina i componenti del
Collegio dei Sindaci determinandone l’eventuale emolumento;
§ nomina e revoca il
soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed esercita nei
confronti di quest’ultimo l’azione di responsabilità.
L’elezione dei componenti del
Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio dei Sindaci
avviene separatamente nell’ambito di ciascuna componente. Il quorum
previsto per la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Sindaci deve intendersi pertanto
relativo a ciascuna componente.
3. L’Assemblea in seduta
straordinaria:
§ approva
le modifiche dello Statuto;
§ approva le modifiche del
Regolamento elettorale;
§ approva lo scioglimento
del Fondo
Articolo 17 – Assemblea
dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione ovvero dal Presidente del Collegio dei
Sindaci, in caso di inerzia del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, mediante comunicazione contenente il luogo, il giorno,
l’ora e gli argomenti posti all’ordine del giorno, da inviare
mediante raccomandata, ovvero telefax, telegramma o altro mezzo di
comunicazione con ricezione documentabile, ai membri dell’Assemblea,
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, almeno venti
giorni prima della riunione. E’ ammessa la convocazione di urgenza da
inviare almeno sette giorni prima della riunione.
2. L’Assemblea in seduta
ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro 4 mesi dalla
chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.
3. L’Assemblea deve essere altresì
convocata quando ne è fatta richiesta motivata,
con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo
dei Delegati.
4. L’Assemblea ordinaria è
validamente costituita con la presenza di almeno metà dei Delegati e
delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti
aventi diritto al voto.
5.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di
almeno i tre quarti dei Delegati e delibera con il voto favorevole di
almeno due terzi dei presenti aventi diritto al voto. Per la delibera di
scioglimento del fondo l’Assemblea delibera con il voto favorevole di
almeno tre quarti dei Delegati.
6.
Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega
scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della
componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere
conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli
eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del
rappresentante in bianco. Ciascun Delegato non può essere portatore di più
di una delega. I membri del Collegio dei Sindaci partecipano all’Assemblea ma non hanno diritto di voto. I membri del
Consiglio di Amministrazione partecipano all’Assemblea senza diritto
al voto, salvo che siano membri della stessa; in
questo caso si astengono nelle deliberazioni aventi ad oggetto
l’approvazione del bilancio e l’azione di responsabilità nei
loro confronti.
7. Il verbale di
riunione dell’Assemblea ordinaria è redatto da un segretario
nominato, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione tra i Delegati ed è sottoscritto dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione.
8. Il verbale di
riunione dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
Articolo 18 –
Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
1. Il Fondo è
amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 componenti
di cui metà eletti dall’Assemblea in
rappresentanza dei lavoratori e metà nominati in rappresentanza dei datori
di lavoro associati. Almeno quattro componenti il Consiglio, dei quali due
in rappresentanza dei lavoratori associati e due in rappresentanza delle
aziende associate, devono possedere i requisiti di professionalità di cui
all’art. 4 comma 2 lett. a) o b) del DM Lavoro 211/97.
2. L’elezione del
Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità: i componenti
del Consiglio di Amministrazione sono eletti autonomamente dalle due
componenti dell’Assemblea sulla base di liste separate contenenti 10
candidati scelti anche tra i non aderenti. Qualora le liste presentate
nell'ambito di una componente siano più di una, sono eletti membri del
Consiglio i primi 5 candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza
dei voti; il sesto membro sarà identificato nel primo candidato della lista
che ha ottenuto il numero di consensi immediatamente inferiore. In caso di
presentazione di una sola lista sono eletti membri del Consiglio i primi 6
candidati della stessa.
3. Tutti i membri del
Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e
trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come
definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di
onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano
la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
5. Gli Amministratori durano in
carica per massimo tre esercizi, scadono alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere
eletti per non più di 3 mandati consecutivi.
Articolo 19 –
Consiglio di Amministrazione - Cessazione decadenza degli Amministratori
1. Qualora nel corso
del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall’incarico
per qualsiasi motivo, subentrano i primi non eletti della componente.
2. Gli Amministratori
nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in
carica all’atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei
subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei
componenti l’originario Consiglio, gli Amministratori in carica
devono senza indugio convocare l’Assemblea affinché provveda a nuove
elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere
convocata d’urgenza l’Assemblea da parte del Collegio dei
Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria
amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni
consecutive del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si
procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Articolo
20 – Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni
1. Al Consiglio di
Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente
Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni
al conseguimento dello scopo del fondo che non siano
attribuiti all’Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione
delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il
voto del Presidente. In via indicativa e non esaustiva il Consiglio: :
§ istituisce
le dipendenze del Fondo;
§ assume il personale fissandone
qualifiche e competenze;
§ predispone e sottopone
all’approvazione dell’Assemblea il bilancio annuale del fondo;
§ conferisce incarichi a
professionisti e collaboratori del fondo;
§ cura la tenuta delle
scritture contabili, in conformità a quanto prescritto dall’Autorità
di Vigilanza e l’esecuzione degli adempimenti amministrativi, civilistici e tributari, verificando l’operato
dei soggetti a cui gli stessi sono stati affidati;
§ attua
principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, in particolare con
riferimento all’andamento amministrativo e finanziario della gestione
del fondo, in conformità a quanto stabilito dall’Autorità di
Vigilanza;
§ decide
in merito alle domande di riscatto e di trasferimento, di liquidazione
delle prestazioni ed in generale in merito a tutto quanto attiene ai
rapporti tra fondo ed aderenti, ivi comprese le misure da adottare in caso
di inadempimenti di questi;
§ sottopone alle autorità
componenti tutti gli atti per i quali siano
necessarie autorizzazioni, comunica gli atti e la documentazione richiesta
e adempie, senza ritardo alcuno, all’obbligo di comunicare
all’Autorità di Vigilanza l’insorgere di vicende in grado di
incidere negativamente sull’equilibrio e sulla corretta amministrazione
e gestione del fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la
salvaguardia della condizione di equilibrio. In tale caso, convoca
l’Assemblea e sottopone quanto comunicato all’Autorità di
Vigilanza.
Con il voto favorevole di almeno
due terzi dei suoi membri, il Consiglio:
a. nomina il Presidente ed il Vicepresidente;
b. determina gli indirizzi generali di
organizzazione e gestione del FONDO;
c. decide, sulla base degli indirizzi generali di
gestione e delle linee di investimento, in merito alla scelta degli
investimenti finanziari ed alla ripartizione del rischio, indirizzando
l’operato dei gestori finanziari del Fondo;
d. approva le convenzioni con il gestore
amministrativo, i gestori finanziari e con la Banca Depositaria,
nonché le modifiche alle stesse;
e. sottopone all'Assemblea dei Delegati le modifiche
dello Statuto che ritiene necessario adottare, ed ha l’obbligo di
adeguare la normativa statutaria del fondo per i casi e secondo le modalità
previste all’art. 36.
f. propone all’Assemblea dei Delegati, nei
casi previsti, la liquidazione del fondo;
g. autorizza le richieste di adesione di cui
all’articolo 5, del presente Statuto.
Per la validità delle delibere relative ai punti
c) e d) è necessaria la presenza di due membri in possesso dei requisiti di
professionalità di cui all’articolo 4, comma 2,
lettere a) o b), del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale n° 211 del 14/01/1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, di cui almeno uno in rappresentanza degli aderenti
ed uno in rappresentanza delle Aziende associate.
Il Consiglio, secondo
quanto stabilito all’articolo 22, nomina tra i suoi membri il
Presidente ed il Vicepresidente e può delegare ad uno o più dei suoi
membri, compiti e funzioni specifiche, nonché nominare procuratori su
determinati atti o categorie di atti.
Articolo 21 – Consiglio di
Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Le convocazioni sono effettuate
dal Presidente mediante comunicazione ai Consiglieri ed ai membri del
Collegio dei Sindaci, contenente il luogo, il giorno, l’ora della
riunione, da inviarsi per lettera raccomandata, ovvero mediante telefax,
telegramma od altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile,
almeno cinque giorni prima; nei casi di urgenza la convocazione deve essere
inviata due giorni prima della data fissata per la riunione. Non sono
ammesse deleghe. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente
presso la sede del FONDO, presso gli uffici o le dipendenze, ovvero presso
altro luogo sul territorio nazionale. Il Consiglio di Amministrazione è
altresì convocato qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi
membri o su richiesta del Presidente, ovvero, nel
caso previsto dall’articolo 25 comma 2, dal Presidente del Collegio
dei Sindaci. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che
tutti i partecipanti siano identificabili e sia
loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla
trattazione degli argomenti affrontati; verificati questi requisiti, il
Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e
dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la
stesura del verbale. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal
Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente o,
in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può
essere anche persona estranea al Consiglio.
2. Il Consiglio si riunisce almeno
2 volte l’anno.
3. Il Consiglio di Amministrazione
è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi
membri.
4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione
è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal
Presidente o da chi ne fa le veci, che è conservato tra gli atti del fondo.
5. Gli Amministratori
devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla
legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura
dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente
responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di
tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno
o più Amministratori.
6. Nei confronti degli
Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1°
comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.
Articolo 22
– Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo
sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno,
tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i
lavoratori. Il Vice Presidente è scelto tra i membri che non hanno espresso
il Presidente.
2. Il Presidente ha la
legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in
giudizio.
3. Il Presidente del
Fondo:
§ sovrintende
al funzionamento del Consiglio;
§ convoca
e presiede le riunioni;
§ provvede
all’esecuzione delle delibere;
§ cura
i rapporti con l’Autorità di Vigilanza salvo specifiche deleghe del
Consiglio ad altri membri;
§ convoca
l’Assemblea dei Delegati e svolge ogni altro compito previsto dallo
Statuto o che gli venga affidato dal Consiglio;
§ trasmette
alla Commissione di Vigilanza ogni variazione o innovazione della fonte
istitutiva con allegata una nota descrivente l’innovazione stessa.
4. In caso di impedimento del Presidente, per qualunque
causa, anche temporanea, il Vice Presidente esercita i suoi poteri e le sue
funzioni.
In caso di decadenza
dal mandato, per qualunque causa, il Consiglio provvede alla nomina del
nuovo Presidente o Vicepresidente, nell’ambito della componente di
appartenenza, per il periodo mancante alla scadenza della carica.
Articolo 23 -
Responsabile del Fondo
1. Il Responsabile del Fondo è
nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Responsabile del Fondo deve
possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in
assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla
normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di
cui al precedente comma comporta la decadenza dall’incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione
deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti
requisiti, nonché l’assenza di cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente.
5. Il Responsabile del
Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e
riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della
propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui
all’art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Responsabile del
Fondo:
§ verificare che la
gestione del Fondo sia svolta nell’esclusivo interesse degli
aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni
del presente Statuto;
§ vigilare sul rispetto
dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si
articola la gestione finanziaria del fondo;
§ inviare
alla Covip, sulla base delle disposizioni dalla
stessa emanate, dati e notizie sull’attività
complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa
vigente;
§ vigilare
sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi
operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
7. Il Responsabile del
Fondo ha l’obbligo di segnalare alla Covip,
in presenza di vicende in grado di incidere
sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la
salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Articolo 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di
costituzione
1. Il Collegio dei Sindaci
è costituito da quattro componenti effettivi e da due supplenti eletti
dall’Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori
e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L’elezione del Collegio
dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: vengono
presentate, separatamente nell’ambito delle due componenti, le liste
contenenti tre candidati. Qualora le liste presentate nell’ambito di
una componente siano più d’una risultano eletti il primo dei
candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e il primo
dei candidati della lista che ha ottenuto un numero di consensi
immediatamente inferiore alla lista di maggioranza; il terzo membro, con
qualifica di supplente, sarà identificato nel secondo candidato della lista
di maggioranza. In caso di presentazione di una sola lista sono eletti
membri del Collegio i primi 3 candidati della stessa. Non possono essere
nominati membri del Collegio dei Sindaci i componenti in carica del
Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Delegati ed i
dipendenti del FONDO o di altri fondi di previdenza obbligatoria o
complementare.
3. Tutti i componenti del Collegio
dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità,
e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come
definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti
requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la
decadenza dall’incarico.
5. I componenti del Collegio dei
Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi
e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere
riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessi dalla
carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal
supplente designato nell’ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci per
scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel proprio
ambito il Presidente, tra i membri nominati in rappresentanza dei soggetti
che non esprimono in quel momento il Presidente del Consiglio di
Amministrazione. Il Presidente sovrintende all’attività
dell’organo, cura i rapporti con gli altri organi e l’Autorità
di vigilanza e presiede le riunioni del Collegio.
Articolo 25 – Collegio dei Sindaci - Attribuzioni
1. Il Collegio dei
Sindaci controlla l’amministrazione del Fondo, vigila
sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione e in particolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei
Sindaci sono attribuiti inoltre i compiti e le funzioni di seguito indicati :
§ assiste
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei
Delegati;
§ convoca
l’Assemblea dei Delegati, in caso di inerzia del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, anche su domanda di
3 componenti dell’Assemblea stessa ai sensi dell’art. 17 comma
3 del presente Statuto;
§ convoca
il Consiglio di Amministrazione in caso di inerzia del Presidente o del
Vicepresidente;
§ convoca
il Consiglio di Amministrazione o, in caso di inerzia dello stesso,
l’Assemblea, in caso di accertamento di gravi irregolarità che
possono incidere sull’equilibrio economico e finanziario del FONDO,
dandone preventiva comunicazione all’Autorità di vigilanza;
§ propone
all’Assemblea la nomina del soggetto incaricato della revisione
legale dei conti.
Le funzioni di revisione legale dei
conti sono esercitate da un revisore legale dei conti o da una società di
revisione legale dei conti iscritti nell’apposito registro.
3. Il Collegio ha
l’obbligo di segnalare alla Covip eventuali
vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i
provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di
equilibrio.
4.
Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla Covip eventuali irregolarità riscontrate in grado di
incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del fondo
e di trasmettere alla Covip sia i verbali delle
riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino
fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano
escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404 Codice Civile, ultima comma, si sia
manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Articolo 26
– Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e
responsabilità
1. Il Collegio si riunisce almeno 1
volta ogni 90 giorni.
2. Le convocazioni sono fatte
mediante comunicazione ai membri, contenente il luogo, il giorno e
l’ora della riunione, da inviarsi per lettera raccomandata,
ovverowww.diasu.com mediante telefax, telegramma od altra comunicazione con
ricezione documentabile, almeno cinque giorni prima; nei casi di urgenza
l’invio dovrà avvenire almeno due giorni prima di quello fissato per
la riunione. Non sono ammesse deleghe.
3. Il Collegio redige il verbale di
ciascuna riunione, sottoscritto dal Presidente, che è conservato a cura del
Collegio tra gli atti del Fondo. Le riunioni del Collegio del Sindaci sono valide con la presenza della
maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a
maggioranza dei presenti; ed in caso di parità prevale il voto del
Presidente
4. I Sindaci che non assistono
senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del
Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono
assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e
dell’Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I sindaci che
non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o,
durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di
Amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono
adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste
dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro
attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di
cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono
responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di
questi che abbiano causato un danno al Fondo,
quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in
conformità agli obblighi della loro carica.
8. L’azione di responsabilità
nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall’art. 2407 del Codice
Civile.
B) GESTIONE
PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Articolo 27 -
Incarichi di gestione
1. Le risorse
finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate
in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi
della normativa vigente.
2. Ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può
sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché
quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di
fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti stabiliti dal
Consiglio di Amministrazione e comunque in misura non superiore a quanto
stabilito dall’art. 6 sopra citato.
3. Le risorse del
Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente
e, in particolare, di quelli posti dall’art. 6,
comma 13, del Decreto.
4. I soggetti gestori
sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste
dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza
del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi
preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A
tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della
COVIP.
5. Il Consiglio di
amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione
nel rispetto dei criteri di cui all’art. 6 del Decreto, delle
delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle
previsioni di cui al presente Statuto.
6. Il Consiglio di
amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di
parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate
al riguardo dalla COVIP.
Articolo 28 -
Banca depositaria
1. Tutte le risorse
del Fondo sono depositate presso un’unica “banca
depositaria”, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla
normativa vigente.
2. Per la scelta della
banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura
prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e
i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP
sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
4. Lo svolgimento delle
funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con
lo svolgimento dell’incarico di banca depositaria.
Articolo 29 - Conflitti
di interesse
1. La gestione del
Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di
conflitti di interesse.
Articolo
30 - Gestione amministrativa
1. Al Fondo spetta
curare ogni attività inerente la gestione
amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e
con la banca depositaria;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli
aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare
alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e delle note informative,
della rendicontazione e delle comunicazioni
periodiche agli aderenti;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto
o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi
amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione
sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell’ambito delle
convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo
adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel
rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è
responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio
arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con
la convenzione.
Articolo
31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento
del patrimonio
1. Il Consiglio di Amministrazione
del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti
dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo
sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore
del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio
dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il
prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del
Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Articolo 32 -
Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
1. L’esercizio
sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile
di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone
all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio
consuntivo dell’esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato
dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da
quella del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
3. Il bilancio, le
relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e del soggetto incaricato
della revisione legale dei conti devono restare depositati in copia presso
la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono
l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
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