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PARTE III –
CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Articolo
8 - Contribuzione
1.
Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento dei
contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il
conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR
maturando.
2. La misura minima dei
contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori
aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero
in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art.
8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e
successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito
“Decreto”.
3. Ferme restando le
predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l’aderente
determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4. E’ prevista
l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei
casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L’adesione al
Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non
comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del
lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi.
Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è
dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti
istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente
ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente
sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro,
fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile
riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L’aderente può
decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento
dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di
appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a
favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore
di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale
dell’aderente secondo modalità operative definite con apposita
regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il
Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
Articolo 9 - Determinazione della posizione individuale
1. La posizione
individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun
aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi
derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e
dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite,
ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si
intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico
dell’aderente, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e b.1), e dalle eventuali somme destinate a coperture
delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il
rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore
della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo
del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del
comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione
della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo
realizzo.
5.
Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della
posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla
fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote o frazioni di
quote sulla base del primo valore di quota successivo al
giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
Articolo 10 -
Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla
prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime
obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente
che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del
comma 7 dell’art. 8
ha la facoltà di determinare autonomamente il
momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della
determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle
prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati
dall’aderente per i quali lo stesso non abbia
esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L’aderente ha facoltà di
richiedere che le prestazioni siano erogate con un
anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso
alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di
cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48
mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della
capacità lavoro a meno di un terzo.
4. L’aderente ha facoltà di
richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di
capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata.
Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono
detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le
quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo
che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza
reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione
individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno
sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione
in capitale dell’intera posizione maturata.
5. L’aderente
che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto
antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data
iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può
richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica
complementare in capitale.
6. Le prestazioni
pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le
pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L’aderente
che abbia maturato il diritto alla prestazione
pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria
posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per
avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da
quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art.
12, commi 5 e 6.
Articolo 11 - Erogazione della rendita
1. Per
l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il
Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle
disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di
assicurazione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell’esercizio del diritto alla
prestazione pensionistica il valore della posizione individuale,
eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della
eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione
di una rendita vitalizia immediata.
3.
Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.
Articolo 12 - Trasferimento e riscatto della posizione
individuale
1. L’aderente,
in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la
posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare
decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del
suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del
pensionamento può:
a) trasferire la posizione
individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale
acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della
posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività
lavorativa che comporti l’inoccupazione per
un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di
mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare
l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità
permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un
terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti
l’inoccupazione per un periodo di tempo
superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito
ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche
complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 10, comma
3;
d) riscattare
l’intera posizione individuale maturata ai sensi dell’art.
14, comma 5 del Decreto.
e) mantenere la posizione
individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione
3. In caso di decesso dell’aderente prima
dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la
posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi
beneficiari dallo stesso designati, siano essi
persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione
individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi,
non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli
adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte
dell’aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di
sei mesi dalla ricezione della richiesta; l’importo oggetto di
trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di
valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la
sussistenza delle condizioni cha danno diritto al trasferimento o al
riscatto.
6. Il trasferimento della posizione
individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della
partecipazione al Fondo.
Articolo 13 -
Anticipazioni
1. L’aderente
può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata
nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi
momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie
conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli,
per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche;
b)
decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento,
per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o
per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c)
e d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi 8 anni di iscrizione,
per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di
ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano
i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono
riportate in apposito documento
3. Le somme
complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere
il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle
anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione
dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione
sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche
complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della
posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di
anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in
qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli
stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e
pignorabilità in vigore per la pensioni a carico degli istituti di
previdenza obbligatoria.
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