PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO

Articolo 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Articolo 5 - Destinatari

Possono aderire a Previvolo i lavoratori appartenenti alle categorie dei piloti e tecnici di volo, di cui all’art. 1 della legge 480/88. L’adesione dei suddetti lavoratori è condizionata all’associazione a Previvolo delle aziende di appartenenza. L’adesione delle aziende deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. Per potersi associare le aziende dovranno presentare espressa richiesta al Consiglio di Amministrazione del Fondo, sottoscrivere, con almeno una delle parti che ha sottoscritto la fonte istitutiva del Fondo, un accordo riguardante il proprio personale e dovranno accettare integralmente le norme statutarie del Fondo, fatte salve le eventuali specifiche prerogative (tempi di adesione, contribuzione, ecc.).

Sono definiti “percettori delle prestazioni” i soggetti che percepiscono le prestazioni erogate direttamente dal FONDO.

Sono associati al Fondo anche coloro che hanno aderito tramite le modalità tacite previste dal D.Lgs 252/2005 art. 8 comma 7.

I percettori delle prestazioni pensionistiche complementari erogate direttamente dal Fondo mantengono la qualifica di aderenti al Fondo.

 

Articolo 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno 4 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.

2. E’ previsto un comparto garantito destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.

3. L’aderente, all’atto dell’adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso un comparto identificato dal Fondo. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

4. Ai fini della gestione del patrimonio, in conformità anche a quanto indicato dal Decreto del Ministro del Tesoro 21 novembre 1996, n. 703, sono individuate le linee di investimento contraddistinte in base ai criteri di individuazione e di ripartizione del rischio come riportate nella Nota Informativa. La Nota Informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

Ai lavoratori già iscritti al Fondo è riconosciuta la facoltà di optare per il trasferimento della propria posizione individuale al comparto garantito.

Articolo 7 - Spese

1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese da sostenere all’atto dell’adesione: quota di iscrizione “una tantum” in cifra fissa a carico dell’aderente e a carico del lavoratore.

b) spese relative alla fase di accumulo:

b.1) direttamente a carico dell’aderente: quota associativa annuale stabilita in cifra fissa, nella misura massima dell’1% dei contributi complessivamente versati al FONDO, sulla base di un bilancio preventivo redatto dal Consiglio di Amministrazione alla fine di ogni esercizio da portare a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati, chiamata ad approvare il bilancio consuntivo. Il valore di tale quota è uguale per tutti gli aderenti e non viene accreditata sulle posizioni individuali degli iscritti essendo destinata alla copertura delle spese amministrative.

b.2) indirettamente a carico dell’aderente in percentuale del patrimonio del comparto, su cui sono addebitati gli oneri relativi alla gestione finanziaria ed ai servizi resi dalla banca depositaria.

c) spese relative alla fase di erogazione della rendita

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.