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PARTE
II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Articolo
4 - Regime della forma pensionistica
1.
Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle
prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della
contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Articolo
5 - Destinatari
Possono
aderire a Previvolo i lavoratori appartenenti alle categorie dei piloti e
tecnici di volo, di cui all’art. 1 della legge 480/88.
L’adesione dei suddetti lavoratori è condizionata
all’associazione a Previvolo delle aziende di appartenenza.
L’adesione delle aziende deve essere autorizzata dal Consiglio di
Amministrazione. Per potersi associare le aziende dovranno presentare
espressa richiesta al Consiglio di Amministrazione del Fondo,
sottoscrivere, con almeno una delle parti che ha sottoscritto la fonte
istitutiva del Fondo, un accordo riguardante il proprio personale e
dovranno accettare integralmente le norme statutarie del Fondo, fatte salve
le eventuali specifiche prerogative (tempi di adesione, contribuzione,
ecc.).
Sono
definiti “percettori delle prestazioni” i soggetti che
percepiscono le prestazioni erogate direttamente dal FONDO.
Sono
associati al Fondo anche coloro che hanno aderito tramite le modalità
tacite previste dal D.Lgs 252/2005 art. 8 comma 7.
I percettori delle prestazioni pensionistiche
complementari erogate direttamente dal Fondo mantengono la qualifica di
aderenti al Fondo.
Articolo 6 - Scelte di investimento
1.
Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno 4
comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale
da assicurare agli iscritti una adeguata
possibilità di scelta. La
Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti
e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. E’ previsto un comparto garantito
destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della
normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà
di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal
periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
3. L’aderente,
all’atto dell’adesione sceglie il comparto in cui far confluire
i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata
l’opzione verso un comparto identificato dal Fondo. L’aderente
può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di
permanenza di almeno un anno.
4. Ai fini della
gestione del patrimonio, in conformità anche a quanto indicato dal Decreto
del Ministro del Tesoro 21 novembre 1996, n. 703, sono individuate le linee
di investimento contraddistinte in base ai criteri di individuazione e di
ripartizione del rischio come riportate nella Nota Informativa. La Nota Informativa
contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta
in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del
rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.
Ai lavoratori già
iscritti al Fondo è riconosciuta la facoltà di optare per il trasferimento
della propria posizione individuale al comparto garantito.
Articolo 7 - Spese
1. L’iscrizione al Fondo
comporta le seguenti spese:
a)
spese da sostenere all’atto dell’adesione: quota di iscrizione
“una tantum” in cifra fissa a carico dell’aderente e a
carico del lavoratore.
b) spese relative alla
fase di accumulo:
b.1)
direttamente a carico dell’aderente: quota associativa annuale
stabilita in cifra fissa, nella misura massima dell’1% dei contributi
complessivamente versati al FONDO, sulla base di un bilancio preventivo
redatto dal Consiglio di Amministrazione alla fine di ogni esercizio da
portare a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati, chiamata ad
approvare il bilancio consuntivo. Il valore di tale quota è uguale per
tutti gli aderenti e non viene accreditata sulle
posizioni individuali degli iscritti essendo destinata alla copertura delle
spese amministrative.
b.2) indirettamente a
carico dell’aderente in percentuale del patrimonio del comparto, su
cui sono addebitati gli oneri relativi alla gestione finanziaria ed ai
servizi resi dalla banca depositaria.
c) spese relative alla fase di
erogazione della rendita
2. Gli importi relativi alle spese
di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa.
L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo
delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L’organo di
amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali
differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente
sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e
nella comunicazione periodica.
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