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REGOLAMENTO ELETTORALE
DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE P.N.T. - PILOTI E TECNICI DI VOLO
PREVIVOLO
A) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
PER LA COSTITUZIONE O RINNOVO DELL'ASSEMBLEA
1. Indizioni delle elezioni
Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato
dei componenti dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione avvia la
procedura per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la nuova
Assemblea, informando le Associazioni Professionali ed Organizzazioni
Sindacali e tutti gli aderenti, anche per via telematica a mezzo reti alle
quali risultano connessi gli aderenti, ed invitando gli interessati a presentare l
e liste elettorali, entro il termine di un mese dalla ricezione della comunicazione.
Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda agli adempimenti
nei termini indicati, le Associazioni Professionali ed Organizzazioni Sindacali
procedono direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi
adempimenti.
In sede di prima attuazione delle disposizioni dello Statuto
e del presente regolamento elettorale, il Consiglio di Amministrazione avvia la
procedura per l'elezione dell'Assemblea dei rappresentanti entro i sei mesi
successivi la costituzione del FONDO.
2. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di voto e possono essere eletti tutti
gli aderenti al FONDO alla data di convocazione delle elezioni, che siano in regola
con i versamenti della contribuzione, o che dimostrino di essersi attivati per la
regolarizzazione.
3. Liste elettorali
I rappresentanti dei lavoratori nell'Assemblea sono eletti con il
sistema del voto di lista.
Concorrono alle elezioni:
- le liste presentate dalle Associazioni Professionali ed Organizzazioni
Sindacali dei piloti e dei tecnici di volo;
- le liste sottoscritte da almeno trecento aderenti facenti parte
dell'elettorato attivo.
Ciascuna lista sarà composta da un numero di candidati pari
ai membri da eleggere.
I candidati non possono essere presenti in più
di una lista.
Le liste devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione almeno un mese
prima della data delle elezioni e sono affisse presso la sede del FONDO almeno
venti giorni prima della medesima data.
In caso di presentazione di lista unica per ogni rappresentante dovranno essere
previsti almeno due nominativi in sostituzione dell’eletto in caso di sua
decadenza.
4. Votazione e scrutini
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla distribuzione delle
schede elettorali, sottoscritte dal Presidente, recanti le liste
elettorali.
Il voto è segreto e non delegabile ed è espresso mediante
consegna della scheda elettorale presso la sede del FONDO, nell'orario
e con le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio
di Amministrazione, ovvero anche per corrispondenza.
Il Consiglio di Amministrazione, trascorsi quarantacinque giorni
dall'invio delle schede elettorali, procede allo scrutinio delle
schede pervenute entro tale termine e comunica i risultati, anche
per via telematica, a tutti gli aderenti.
Ogni aderente dispone di un voto che può essere attribuito
esclusivamente alla lista e non ai singoli candidati.
I voti ottenuti da ciascuna lista vengono successivamente divisi
per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, per sei, e così
fino al numero dei componenti le diverse liste; i quozienti così
ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista nell'ordine
progressivo previsto, in una unica graduatoria decrescente.
Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto i quozienti più
elevati come sopra determinati.
In caso di dimissioni o decadenza dalla carica, per qualunque causa,
di un candidato eletto subentra allo stesso il primo dei non eletti
della lista di appartenenza, ovvero il primo sostituto in caso di presentazione
di lista unica. Nel caso di indisponibilità anche dei sostituti la singola
organizzazione provvederà a designare tempestivamente il nominativo del nuovo
rappresentante.
B) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE AZIENDE PER LA COSTITUZIONE
O RINNOVO DELL'ASSEMBLEA
1. Indizione delle elezioni
Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea,
il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'avvio della procedura per
l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori, avvia la procedura per l'elezione
dei rappresentanti delle aziende per la nuova Assemblea, informando le aziende,
anche per via telematica a mezzo reti alle quali risultano connesse tutte le imprese
ed invitandole a presentare le liste elettorali, entro il termine di un mese dalla
ricezione della comunicazione.
Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda agli adempimenti nei termini
indicati, le aziende procedono direttamente ed in tempo utile all'indizione
delle elezioni ed ai relativi adempimenti.
2. Liste elettorali
Le aziende di cui al precedente punto 1 formano le liste elettorali
composte da un numero di candidati pari ai membri da eleggere.
Si applica il principio di cui al punto 2 della lettera A.
I candidati non possono essere presenti in più di una lista.
In caso di presentazione di lista unica per ogni rappresentante dovranno
essere previsti due nominativi in sostituzione in caso di decadenza dell’eletto.
3. Votazione e scrutini
Il Consiglio di Amministrazione provvede a distribuire alle aziende
le schede elettorali.
Le aziende che hanno ricevuto la scheda possono
procedere alla votazione in uno dei giorni indicati e con le modalità
di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, trascorsi quarantacinque
giorni dall'invio delle schede elettorali, procede allo scrutinio
delle schede pervenute entro tale termine e comunica i risultati,
anche per via telematica, a tutte le imprese.
Le aziende dispongono di un voto ogni cinquanta
dipendenti, di cui all'Art.5, punto 1, dello Statuto del FONDO,
o frazione di cinquanta, che possono essere attribuiti esclusivamente
alla lista e non ai singoli candidati.
Ai fini della determinazione del numero di voti
spettanti a ciascuna azienda viene considerato il personale appartenente
alle categorie di riferimento, risultante nell'organico delle medesime
alla data del 1° gennaio dell'anno in cui vengono svolte le
elezioni; ogni azienda ha comunque diritto ad almeno un voto.
I voti ottenuti da ciascuna lista vengono successivamente
divisi per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, per sei,
e così fino al numero dei componenti le diverse liste; i
quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna
lista nell'ordine progressivo previsto, in una unica graduatoria
decrescente.
Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto
i quozienti più elevati come sopra determinati.
In caso di dimissioni o decadenza dalla carica, per
qualunque causa, di un candidato eletto, subentra allo stesso il primo dei non
eletti della lista di appartenenza ovvero il primo sostituto in caso di
presentazione di lista unica. Nel caso di indisponibilità anche dei sostituti la
singola azienda provvederà a designare tempestivamente il nominativo del
nuovo rappresentante.
C) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO ELETTORALE
Il presente Regolamento elettorale può essere modificato dall'Assemblea
dei Rappresentanti secondo quanto stabilito dall'articolo 16 dello Statuto del
FONDO.
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