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REGOLAMENTO ELETTORALE DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE P.N.T. - PILOTI E TECNICI DI VOLO
PREVIVOLO

A) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA COSTITUZIONE O RINNOVO DELL'ASSEMBLEA

1. Indizioni delle elezioni

Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la nuova Assemblea, informando le Associazioni Professionali ed Organizzazioni Sindacali e tutti gli aderenti, anche per via telematica a mezzo reti alle quali risultano connessi gli aderenti, ed invitando gli interessati a presentare l e liste elettorali, entro il termine di un mese dalla ricezione della comunicazione.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda agli adempimenti nei termini indicati, le Associazioni Professionali ed Organizzazioni Sindacali procedono direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

In sede di prima attuazione delle disposizioni dello Statuto e del presente regolamento elettorale, il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per l'elezione dell'Assemblea dei rappresentanti entro i sei mesi successivi la costituzione del FONDO.

2. Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di voto e possono essere eletti tutti gli aderenti al FONDO alla data di convocazione delle elezioni, che siano in regola con i versamenti della contribuzione, o che dimostrino di essersi attivati per la regolarizzazione.

3. Liste elettorali

I rappresentanti dei lavoratori nell'Assemblea sono eletti con il sistema del voto di lista.
Concorrono alle elezioni:
- le liste presentate dalle Associazioni Professionali ed Organizzazioni Sindacali dei piloti e dei tecnici di volo;
- le liste sottoscritte da almeno trecento aderenti facenti parte dell'elettorato attivo.

Ciascuna lista sarà composta da un numero di candidati pari ai membri da eleggere.

I candidati non possono essere presenti in più di una lista.

Le liste devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione almeno un mese prima della data delle elezioni e sono affisse presso la sede del FONDO almeno venti giorni prima della medesima data.
In caso di presentazione di lista unica per ogni rappresentante dovranno essere previsti almeno due nominativi in sostituzione dell’eletto in caso di sua decadenza.

4. Votazione e scrutini

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla distribuzione delle schede elettorali, sottoscritte dal Presidente, recanti le liste elettorali.
Il voto è segreto e non delegabile ed è espresso mediante consegna della scheda elettorale presso la sede del FONDO, nell'orario e con le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione, ovvero anche per corrispondenza.
Il Consiglio di Amministrazione, trascorsi quarantacinque giorni dall'invio delle schede elettorali, procede allo scrutinio delle schede pervenute entro tale termine e comunica i risultati, anche per via telematica, a tutti gli aderenti.
Ogni aderente dispone di un voto che può essere attribuito esclusivamente alla lista e non ai singoli candidati.
I voti ottenuti da ciascuna lista vengono successivamente divisi per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, per sei, e così fino al numero dei componenti le diverse liste; i quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista nell'ordine progressivo previsto, in una unica graduatoria decrescente.
Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto i quozienti più elevati come sopra determinati.
In caso di dimissioni o decadenza dalla carica, per qualunque causa, di un candidato eletto subentra allo stesso il primo dei non eletti della lista di appartenenza, ovvero il primo sostituto in caso di presentazione di lista unica. Nel caso di indisponibilità anche dei sostituti la singola organizzazione provvederà a designare tempestivamente il nominativo del nuovo rappresentante.


B) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE AZIENDE PER LA COSTITUZIONE O RINNOVO DELL'ASSEMBLEA


1. Indizione delle elezioni


Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'avvio della procedura per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori, avvia la procedura per l'elezione dei rappresentanti delle aziende per la nuova Assemblea, informando le aziende, anche per via telematica a mezzo reti alle quali risultano connesse tutte le imprese ed invitandole a presentare le liste elettorali, entro il termine di un mese dalla ricezione della comunicazione.
Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda agli adempimenti nei termini indicati, le aziende procedono direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

2. Liste elettorali

Le aziende di cui al precedente punto 1 formano le liste elettorali composte da un numero di candidati pari ai membri da eleggere.

Si applica il principio di cui al punto 2 della lettera A.

I candidati non possono essere presenti in più di una lista.

In caso di presentazione di lista unica per ogni rappresentante dovranno essere previsti due nominativi in sostituzione in caso di decadenza dell’eletto.


3. Votazione e scrutini

Il Consiglio di Amministrazione provvede a distribuire alle aziende le schede elettorali.

Le aziende che hanno ricevuto la scheda possono procedere alla votazione in uno dei giorni indicati e con le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, trascorsi quarantacinque giorni dall'invio delle schede elettorali, procede allo scrutinio delle schede pervenute entro tale termine e comunica i risultati, anche per via telematica, a tutte le imprese.

Le aziende dispongono di un voto ogni cinquanta dipendenti, di cui all'Art.5, punto 1, dello Statuto del FONDO, o frazione di cinquanta, che possono essere attribuiti esclusivamente alla lista e non ai singoli candidati.

Ai fini della determinazione del numero di voti spettanti a ciascuna azienda viene considerato il personale appartenente alle categorie di riferimento, risultante nell'organico delle medesime alla data del 1° gennaio dell'anno in cui vengono svolte le elezioni; ogni azienda ha comunque diritto ad almeno un voto.

I voti ottenuti da ciascuna lista vengono successivamente divisi per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, per sei, e così fino al numero dei componenti le diverse liste; i quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista nell'ordine progressivo previsto, in una unica graduatoria decrescente.

Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto i quozienti più elevati come sopra determinati.

In caso di dimissioni o decadenza dalla carica, per qualunque causa, di un candidato eletto, subentra allo stesso il primo dei non eletti della lista di appartenenza ovvero il primo sostituto in caso di presentazione di lista unica. Nel caso di indisponibilità anche dei sostituti la singola azienda provvederà a designare tempestivamente il nominativo del nuovo rappresentante.


C) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO ELETTORALE

Il presente Regolamento elettorale può essere modificato dall'Assemblea dei Rappresentanti secondo quanto stabilito dall'articolo 16 dello Statuto del FONDO.