Decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252
Disciplina delle forme
pensionistiche complementari
in attuazione delle deleghe
conferite dall’articolo 1, comma 1, lettera c) e dall’articolo 1, comma 2,
lettere e), h), i), l) e v)
della legge 23 agosto 2004, n. 243
Indice:
Art. 1 Ambito di applicazione e
definizioni
Art. 2 Destinatari
Art. 3 Istituzione delle forme
pensionistiche complementari
Art. 4 Costituzione dei fondi
pensione ed autorizzazione all’esercizio
Art. 5. Partecipazione negli
organi di amministrazione e di controllo e responsabilità
Art. 6 Regime delle prestazioni
e modelli gestionali
Art. 7 Banca depositaria
Art. 8 Finanziamento
Art. 9 Istituzione e disciplina
delle forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS
Art. 10 Misure compensative per
le imprese
Art. 11 Prestazioni
Art. 12 Fondi pensione aperti
Art. 13 Forme pensionistiche
individuali
Art. 14 Permanenza nella forma
pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di
partecipazione e portabilità
Art. 15 Vicende del fondo
pensione
Art. 16 Contributo di
solidarietà
Art. 17 Regime tributario delle
forme pensionistiche complementari
Art. 18 Vigilanza sulle forme
pensionistiche complementari
Art. 19 Compiti della COVIP
Art. 20 Forme pensionistiche complementari
istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre
1992, n. 421
Art. 21 Abrogazioni e modifiche
Art. 22 Disposizioni
finanziarie
Art. 23 Entrata in vigore e
norme transitorie
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visto l’articolo 1, commi 1,
lettera c), 2, lettere e), h), i), l) e v), 44, 45 e 46, della legge 23 agosto
2004, n. 243, recante: “Norme
in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della
previdenza pubblica, per il
sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il
riordino degli enti di
previdenza ed assistenza obbligatoria”;
Visto il decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, recante: “Disciplina delle forme pensionistiche
complementari, a norma
dell’articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 1° luglio 2005;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica, resi in data
29 settembre 2005; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella
riunione del 5 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica, resi,
rispettivamente, in data 3 novembre 2005 e in data 9 novembre 2005;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1 Ambito di applicazione e
definizioni
1. Il presente decreto
legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del
sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto
privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di
assicurare più elevati livelli
di copertura previdenziale.
2. L’adesione alle forme
pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e
volontaria.
3. Ai fini del presente decreto
s’intendono per:
a) “forme pensionistiche complementari collettive”: le forme di cui
agli articoli 3, comma 1, lettere da
a) a h), e 12, che hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività da parte della COVIP, e di
cui all’articolo 20, iscritte all’apposito albo,
alle quali è possibile aderire collettivamente o
individualmente e con l’apporto
di quote del trattamento di fine rapporto;
b) “forme pensionistiche complementari individuali”: le forme di cui
all’articolo 13, che hanno ottenuto
l’approvazione del regolamento
da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del
trattamento di fine rapporto;
c) “COVIP”: la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, istituita ai sensi
dell’articolo 18, di
seguito denominata: “COVIP”;
d) “TFR”: il trattamento di fine rapporto;
e) “TUIR”: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
4. Le forme pensionistiche
complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell’articolo 4,
di appositi fondi o di
patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di
"fondo
pensione", la quale non
può essere utilizzata da altri soggetti.
Art. 2 Destinatari
1. Alle forme pensionistiche
complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:
a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo
il criterio di appartenenza alla
medesima impresa, ente, gruppo
di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche
territorialmente delimitato, o
diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori
assunti in base alle tipologie
contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati
per aree professionali e per territorio;
c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori
dipendenti dalle cooperative
interessate;
d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565, anche se non iscritti al fondo
ivi previsto.
2. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme
pensionistiche
complementari in regime di
contribuzione definita;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche
complementari in regime di
prestazioni definite, volte ad assicurare una
prestazione determinata con riferimento al livello del
reddito ovvero a quello del
trattamento pensionistico obbligatorio.
Art. 3 Istituzione delle forme
pensionistiche complementari
1. Le forme pensionistiche
complementari possono essere istituite da:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente,
per questi ultimi, anche ai soli soggetti o
lavoratori firmatari degli
stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati
firmatari di contratti
collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli
appartenenti alla
categoria dei quadri, promossi
dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria,
membri del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti,
promossi da loro sindacati o da
associazioni di rilievo almeno
regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano
disciplinati da contratti o accordi
collettivi, anche aziendali;
d)
le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche
complementari con
legge regionale nel rispetto
della normativa nazionale in materia;
e)
accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali
di rappresentanza del
movimento cooperativo
legalmente riconosciute;
f)
accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
565, promossi anche da
loro sindacati o da
associazioni di rilievo almeno regionale;
g)
gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.
509, e 10 febbraio 1996, n.
103, con l’obbligo della
gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle
lettere
a) e b);
h)
i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione
aperti di cui all’articolo 12;
i) i soggetti di cui all’articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche
complementari individuali.
2. Per il personale dipendente
dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere
istituite mediante i contratti
collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo.
Per il personale dipendente di
cui all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme
pensionistiche complementari
possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti
ovvero, in mancanza, mediante
accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le fonti istitutive delle
forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di
partecipazione, garantendo la libertà di
adesione individuale.
Art. 4 Costituzione dei fondi
pensione ed autorizzazione all’esercizio
1. I fondi pensione sono
costituiti:
a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi
dell’articolo 36 del codice civile, distinti dai
soggetti promotori
dell’iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in
deroga alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica
consegue al provvedimento di
autorizzazione all’esercizio dell’attività adottato dalla COVIP; per tali
fondi pensione, la COVIP cura
la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi
adempimenti.
2. I fondi pensione istituiti
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti
altresì nell'ambito della
singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita
deliberazione, di un patrimonio
di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima
società od ente, con gli
effetti di cui all’articolo 2117 del codice civile.
3. L'esercizio dell'attività
dei fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), è
subordinato alla preventiva
autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze l’esito del procedimento
amministrativo relativo a
ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento
che concede o nega l’autorizzazione
sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte
della COVIP dell’istanza e
della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di
ricevimento dell’ulteriore
documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di
ricevimento dell’istanza; la
COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di
presentazione dell’istanza, i
documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio
dell’autorizzazione comunque
non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o più decreti da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali determina:
a) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi
essenziali sia dello statuto sia dell'atto di
destinazione del patrimonio,
con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli
iscritti ed ai poteri degli
organi collegiali;
b) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare
riferimento all'onorabilità e professionalità dei
componenti degli organi
collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica
complementare, facendo
riferimento ai criteri definiti ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, da
graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in
funzione delle eventuali
delimitazioni operative contenute negli statuti;
c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale.
4. Chiunque eserciti l’attività
di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni
è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E’ sempre
ordinata la confisca delle cose
che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne
sono il prodotto o il profitto,
salvo che appartengano a persona estranea al reato.
5. I fondi pensione costituiti
nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori
subordinati sia per lavoratori
autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del
comma 1, lettera b), ed i
relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni
compatibili con le disposizioni
per la sollecitazione al pubblico risparmio.
6. La COVIP disciplina le
ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione non abbia
iniziato la propria attività
ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista
dal fondo stesso, previa convocazione
delle fonti istitutive.
Art. 5. Partecipazione negli
organi di amministrazione e di controllo e responsabilità
1. La composizione degli organi
di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche
complementari, escluse quelle
di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione
paritetica di rappresentanti
dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da
contribuzione unilaterale a
carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al
criterio rappresentativo di
partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei
primi organi collegiali sono
nominati in sede di atto costitutivo.
Per la successiva
individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo
secondo
modalità e criteri definiti
dalle fonti costitutive.
2. Il consiglio di
amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il
responsabile della forma stessa
in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e per il quale
non sussistano le cause di
incompatibilità e di decadenza così come previsto dal decreto di cui
all’articolo 4, comma 3,
lettera b). Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria
attività in
modo autonomo e indipendente,
riportando direttamente all’organo amministrativo della forma
pensionistica complementare
relativamente ai risultati dell’attività svolta.
Per le forme pensionistiche di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere a),
b), e) ed f), l’incarico di
responsabile della forma
pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque
denominato, ovvero ad uno degli
amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche
di cui agli articoli 12 e 13,
l’incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito
ad uno degli amministratori o a
un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento
di attività di lavoro
subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori
delle
predette forme, ovvero presso
le società da queste controllate o che le controllano.
3. Il responsabile della forma
pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell’esclusivo
interesse degli aderenti,
nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei
regolamenti e nei contratti;
sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede all’invio di dati e
notizie sull’attività complessiva
del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le medesime informazioni
vengono inviate
contemporaneamente anche all’organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5.
In
particolare vigila sul rispetto
dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si
articola il fondo, sulle
operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di
garantire la
maggiore tutela degli iscritti.
4. Ferma restando la
possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 12 di
dotarsi di organismi di
sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono
comunque l’istituzione di un
organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso
dei requisiti di onorabilità e
professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di
decadenza previste dal decreto
di cui all’articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti
membri sono designati dai
soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio.
La partecipazione all’organismo
di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore o di
componente di altri organi
sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di
prestazione d’opera
continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero
presso le società da questi
controllate o che li controllano. I componenti dell’organismo di sorveglianza
non possono essere proprietari,
usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto
terzi, relativamente a
partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti,
ovvero di
società da questi controllate o
che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi
richiesti dalla presente
disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita
dichiarazione
sottoscritta. L’accertamento
del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la
decadenza dall’ufficio dichiarata
ai sensi del comma 9.
5. Successivamente alla fase di
prima applicazione, i membri dell’organismo di sorveglianza sono
designati dai soggetti
istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti
iscritti
all’albo istituito dalla
Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500
lavoratori appartenenti ad una
singola azienda o a un medesimo gruppo, l’organismo di sorveglianza è
integrato da un rappresentante,
designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei
lavoratori.
6. L’organismo di sorveglianza
rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che l’amministrazione
e la gestione complessiva del
fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi, anche sulla base delle
informazioni ricevute dal
responsabile della forma pensionistica.
L’organismo riferisce agli
organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali
irregolarità riscontrate.
7. Nei confronti dei componenti
degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma
pensionistica si applicano gli
articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.
8. Nei confronti dei componenti
degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l’articolo
2407 del codice civile.
9. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, possono
essere sospesi dall'incarico e,
nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico i
componenti degli organi
collegiali e il responsabile della forma pensionistica che:
a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle
prescrizioni della COVIP di cui all’articolo
19;
b) forniscono alla COVIP informazioni false;
c) violano le disposizioni dell’articolo 6, commi 11 e 13;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta
variazione della condizione di onorabilità
nel termine di quindici giorni
dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle
situazioni relative.
10. I componenti degli organi di
amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i responsabili della
forma pensionistica che:
a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono
puniti con l’arresto da sei mesi a
tre anni, salvo che il fatto
costituisca più grave reato;
b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle
richieste della COVIP, sono puniti con la
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro;
c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta
variazione delle condizioni di onorabilità
di cui all’articolo 4, comma 3,
lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti
a conoscenza degli eventi e
delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2.600
euro a 15.500 euro.
11. Le sanzioni amministrative
previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al
titolo VIII, capo VI, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l’attribuzione delle
relative competenze alla COVIP
e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non si applica
l’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
12. Ai commissari nominati ai
sensi dell’articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel presente
articolo.
Art. 6 Regime delle prestazioni
e modelli gestionali
1. I fondi pensione di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività
di cui all’articolo 1, comma 5, lettera
d),
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che
svolgono la medesima
attività, con sede statutaria
in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo
riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, mediante ricorso alle
gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la
medesima attività, con sede in
uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo
riconoscimento;
c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 e successive modificazioni,
ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei
Paesi aderenti all’Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società
immobiliari nelle quali il fondo pensione
può detenere partecipazioni
anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonché di quote di
fondi comuni di investimento
immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di
investimento mobiliare chiusi secondo le
disposizioni contenute nel
decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del
proprio patrimonio e al 25 per
cento del capitale del fondo chiuso.
2. Gli enti gestori di forme
pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, possono stipulare
con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di
raccolta dei contributi da
versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività
connesse e strumentali anche
attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare
in ogni caso la maggioranza del
capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri
di separatezza contabile dalle
attività istituzionali del medesimo ente.
3. Alle prestazioni di cui
all’articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono
mediante convenzioni con una o
più imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
4.
I fondi pensione possono essere autorizzati dalla
COVIP ad erogare direttamente le rendite,
affidandone la gestione
finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni
in
base a criteri generali,
determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
COVIP. L’autorizzazione è
subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal citato
decreto, con riferimento alla
dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla
composizione delle riserve
tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la
conversione dei montanti
contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio
di
sopravvivenza in relazione alla
speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’erogazione delle
rendite presentano alla COVIP,
con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente
proiezioni riferite ad un arco
temporale non inferiore a quindici anni.
5. Per le forme pensionistiche
in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per
invalidità e premorienza, sono
in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative.
Nell’esecuzione di tali
convenzioni non si applica l’articolo 7.
6. Per la stipula delle
convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all’articolo 7, i competenti organismi
di
amministrazione dei fondi,
individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali,
per ogni tipologia di servizio
offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due
quotidiani fra quelli a
maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non
appartengono ad identici gruppi
societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente,
da rapporti di controllo. Le
offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in
maniera da consentire il
raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle
diverse
tipologie di servizio offerte.
7. Con deliberazione delle
rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i
poteri di controllo su di essi,
sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia
di prestazione offerta, richiesti
ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni
previste nel presente articolo.
8. Il processo di selezione dei
gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e
comunque in modo da garantire
la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità
gestionali, decisi
preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori.
Le convenzioni possono essere
stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra
loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti
convenzionati nell’ambito dei criteri di
individuazione e di
ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono
essere
modificate le linee di
indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi
pensione possono prevedere
linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili
al tasso di rivalutazione del
TFR;
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione
esercitano la facoltà di recesso,
contemplando anche la
possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio
patrimonio
attraverso la restituzione
delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo
all’atto della comunicazione al
gestore della volontà di recesso dalla convenzione;
c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione della
titolarità dei diritti di voto inerenti ai
valori mobiliari nei quali
risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.
9. I fondi pensione sono
titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando
peraltro in
facoltà degli stessi di
concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò
abilitati nel
caso di gestione accompagnata
dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità
affidati ai gestori di cui al
comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni
costituiscono in ogni caso
patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori
correnti e non possono essere
distratti dal fine al quale sono stati destinati,
né formare oggetto di
esecuzione sia da parte dei
creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori
stessi, né possono essere
coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo
pensione è legittimato a
proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo 103 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Possono
essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non
individualmente determinati o
individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto
gestore. Per l’accertamento dei
valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi
compresi i rendiconti redatti
dal gestore o dai terzi depositari.
10. Con delibera della COVIP,
assunta previo parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti
convenzionati, sono fissati
criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati
conseguiti nell’esecuzione
delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse
convenzioni.
11. I criteri di individuazione
e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere
indicati nello statuto di cui
all’articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la COVIP
, sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le
proprie disponibilità, con i rispettivi limiti
massimi di investimento, avendo
particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie
imprese e allo sviluppo locale;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori
mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse
compresi quelli eventuali attinenti alla
partecipazione dei soggetti
sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di
cui al presente articolo.
12. I fondi pensione, costituiti
nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei
dipendenti delle stesse,
possono gestire direttamente le proprie risorse.
13. I fondi non possono
comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di
competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa
società, per un valore nominale superiore
al cinque per cento del valore
nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse
dalla società medesima se
quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né comunque, azioni o
quote con diritto di voto per
un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante
sulla società emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o
da questi controllati direttamente o
indirettamente, per interposta
persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di
controllo ai sensi
dell’articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in misura
complessiva superiore al venti
per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di
categoria, in misura
complessiva superiore al trenta per cento;
c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi
pensione aventi come destinatari i
lavoratori di una determinata
impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti
finanziari emessi dalla
predetta impresa, o, allorché l’impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese
appartenenti al gruppo
medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e
al dieci per cento del
patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento
all'articolo 23 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
14. Le forme pensionistiche
complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e,
sinteticamente, nelle
comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione
delle risorse e nelle linee
seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in
portafoglio si siano presi in
considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.
Art. 7 Banca depositaria
1. Le risorse dei fondi,
affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che
presenti i requisiti di cui
all’articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. La banca depositaria esegue
le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se
non siano contrarie alla legge,
allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze
di cui all'articolo 6, comma 11.
3. Si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto n. 58 del
1998. Gli amministratori e i
sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle
irregolarità riscontrate nella
gestione dei fondi pensione.
Art. 8 Finanziamento
1. Il finanziamento delle forme
pensionistiche complementari può essere attuato mediante il
versamento di contributi a
carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il
conferimento del TFR maturando.
Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il
finanziamento delle forme
pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei
soggetti stessi. Nel caso di
soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e di soggetti
fiscalmente a carico di altri,
il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei
confronti dei quali sono a
carico.
2. Ferma restando la facoltà
per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione
a proprio carico, relativamente
ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere da a) a g) e di cui all’articolo 12, con
adesione su base collettiva, le modalità e la
misura minima della
contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono
essere
fissati dai contratti e dagli
accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori
determinano
il livello minimo della
contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme
pensionistiche complementari è
stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale
della retribuzione assunta per
il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della
retribuzione stessa; per i
lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito
d'impresa o di lavoro autonomo
dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i
soci lavoratori di società
cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della
retribuzione assunta per il
calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi
previdenziali obbligatori
ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF
relativo al periodo d'imposta
precedente.
3. Nel caso di forme
pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della
pubblica
amministrazione, i contributi
alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di
determinazione del trattamento
economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.
4. I contributi versati dal
lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in
base a contratti o accordi
collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono
deducibili, ai sensi
dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore
ad
euro 5.164,57; i contributi
versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni
contributive di cui
all’articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si
tiene conto
anche delle quote accantonate
dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma
1, del citato TUIR. Per la
parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi
quelli eccedenti il suddetto
ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica
complementare, entro il 31
dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il
versamento, ovvero, se
antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non
dedotto o che non sarà dedotto
nella dichiarazione dei redditi.
5. Per i contributi versati
nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del TUIR, che si trovino
nelle condizioni ivi previste,
spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la
deduzione per l’ammontare non
dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo
complessivamente stabilito nel
comma 4.
6. Ai lavoratori di prima
occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e,
limitatamente ai primi cinque
anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è
consentito, nei venti anni
successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito
complessivo contributi
eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra
l’importo di
25.822,85 euro e i contributi
effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme
pensionistiche e comunque per
un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
7. Il conferimento del TFR
maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l’adesione
alle forme stesse e avviene,
con cadenza almeno annuale, secondo:
a) modalità esplicite: entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il
lavoratore può conferire l’intero
importo del TFR maturando ad
una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora,
in alternativa, il lavoratore
decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando
presso il proprio datore di
lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può
conferire il TFR maturando ad
una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;
b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di
tempo indicato alla lett. a) non esprima
alcuna volontà, a decorrere dal
mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:
1) il datore di lavoro
trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva
prevista dagli accordi o
contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso
accordo
aziendale che preveda la
destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all’articolo 1,
comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto
2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal
datore di lavoro al lavoratore,
in modo diretto e personale;
2) in caso di presenza di più
forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo
diverso accordo aziendale, a
quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori
dell’azienda;
3) qualora non siano
applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro
trasferisce il
TFR maturando alla forma
pensionistica complementare istituita presso l’INPS;
c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza
obbligatoria in data antecedente al
29 aprile 1993:
1) fermo restando quanto
previsto all’articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in
vigore
del presente decreto, a forme
pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è
consentito scegliere, entro sei
mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva,
se mantenere il residuo TFR
maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel
caso in cui non esprimano
alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi
abbiano già aderito;
2) qualora non risultino
iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme
pensionistiche complementari, è
consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il
TFR maturando presso il proprio
datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli
accordi o contratti collettivi,
ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella
misura non inferiore al 50 per
cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma
pensionistica complementare;
nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto
alla lettera b).
8. Prima dell’avvio del periodo
di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al
lavoratore adeguate
informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della
scadenza dei
sei mesi utili ai fini del
conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora
manifestato alcuna volontà deve
ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla
forma pensionistica
complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del
semestre.
9. Gli statuti e i regolamenti
delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di
conferimento tacito del TFR,
l’investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale
tali da garantire la
restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla
normativa
statale e comunitaria, al tasso
di rivalutazione del TFR.
10. L’adesione a una forma
pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del
TFR non comporta l’obbligo della
contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il
lavoratore può decidere,
tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica
prescelta in modo autonomo ed
anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di
lavoro l’entità del contributo
e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in
assenza di accordi collettivi,
anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il
lavoratore ha già aderito,
ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il
lavoratore intenda contribuire
alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un
contributo del datore di lavoro
in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce
alla forma pensionistica
prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai
predetti contratti o accordi.
11. La contribuzione alle forme
pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il
raggiungimento dell’età
pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione
che l’aderente, alla data del
pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore
delle forme di previdenza
complementare. E’ fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire
volontariamente la
contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle
prestazioni pensionistiche.
12. Il finanziamento delle
forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando
il centro servizi o l'azienda
emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza
trimestrale alla forma
pensionistica complementare dell'importo corrispondente agli abbuoni
accantonati a seguito di
acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento
presso
i centri vendita convenzionati.
Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza
tra il soggetto che conferisce
la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta
presso la forma pensionistica
complementare medesima.
13. Gli statuti e i regolamenti
disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base
alle quali l’aderente può
suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento
all’interno della forma
pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire
l’intera posizione individuale
a una o più linee.
Art. 9 Istituzione e disciplina
delle forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS
1. Presso l'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica
complementare a contribuzione
definita prevista dall’articolo 1 comma 2, lettera e), n. 7), della legge
23 agosto 2004, n. 243, alla
quale affluiscono le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista
dall’articolo 8, comma 7,
lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata
dalle
norme del presente decreto.
2. La forma pensionistica di
cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la
partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di
pariteticità.
I membri del comitato sono
nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica
per quattro anni. I membri del
comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza stabiliti con
decreto di cui all’articolo 4, comma 3.
3. La posizione individuale
costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo può essere
trasferita, su richiesta del
lavoratore, anche prima del termine di cui all’articolo 14, comma 6, ad altra
forma pensionistica dallo
stesso prescelta.
Art. 10 Misure compensative per
le imprese
1. Dal reddito d'impresa è
deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR
annualmente destinato a forme
pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai
lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120
del codice civile; per le
imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento.
2. Il datore di lavoro è
esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto
dall'articolo 2 della legge 29
maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa
percentuale di TFR maturando
conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per
l'erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice
civile.
3. Un'ulteriore compensazione
dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle
forme pensionistiche
complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti
di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, è
assicurata anche mediante una
riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli
oneri impropri, correlata al
flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto
stabilito dall'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e successive modificazioni.
5. Le misure di cui al comma 1 si applicano previa verifica
della loro compatibilità con la normativa
comunitaria in materia.
Art. 11 Prestazioni
1. Le forme pensionistiche
complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle
prestazioni nel rispetto di
quanto disposto dal presente articolo.
2. Il diritto alla prestazione
pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di
accesso alle prestazioni
stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di
partecipazione alle forme
pensionistiche complementari.
3. Le prestazioni
pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita
possono
essere erogate in capitale,
secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante
finale accumulato, e in
rendita. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono
detratte le somme erogate a
titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel
caso in cui la rendita
derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia
inferiore al 50 per cento
dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto
1995, n. 335, la stessa può
essere erogata in capitale.
4. Le forme pensionistiche
complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività lavorativa
che comporti l’inoccupazione
per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni
pensionistiche siano, su
richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni
rispetto ai requisiti per
l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. A migliore tutela
dell’aderente, gli schemi per l’erogazione delle rendite possono prevedere, in
caso
di morte del titolare della
prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati
del montante residuo o, in
alternativa, l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al
montante residuale. In tale
caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i
rischi
di morte o di sopravvivenza
oltre la vita media.
6. Le prestazioni
pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per
il loro
ammontare complessivo al netto
della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le
prestazioni pensionistiche
complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro
ammontare complessivo al netto
della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a
quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1
dell’articolo 44 del TUIR, e successive
modificazioni, se
determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque
erogate è operata una ritenuta
a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari
a 0,30 punti percentuali per
ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari
con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di
prestazioni erogate in forma di
capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma
pensionistica a cui risulta
iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita
tale
ritenuta è applicata dai
soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti
che erogano le rendite i dati
in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni
corrispondente ai redditi già
assoggettati ad imposta se determinabili.
7. Gli aderenti alle forme
pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della
posizione individuale maturata:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per
cento, per spese sanitarie a seguito di
gravissime situazioni relative
a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture
pubbliche. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta, è applicata una
ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una
quota
pari a 0,30 punti percentuali
per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari
con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto onni di iscrizione, per un importo non superiore al
75 per cento, per l’acquisto della
prima casa di abitazione per sé
o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo 3
del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, relativamente
alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa
stabilita ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull’importo
erogato,
al netto dei redditi già
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per
cento;
c) decorsi otto anni di
iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori
esigenze
degli aderenti. Sull’importo
erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una
ritenuta a titolo di imposta
del 23 per cento;
d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla
forma pensionistica che eroga le
anticipazioni.
8. Le somme percepite a titolo
di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per
cento del totale dei
versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per
tempo realizzate, effettuati
alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di
iscrizione alle predette forme.
Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in
qualsiasi momento anche
mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle
somme eccedenti il predetto
limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al
contribuente un credito
d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione
dell’anticipazione,
proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
9. Ai fini della determinazione
dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle
prestazioni pensionistiche sono
considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari
maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato
il riscatto totale della
posizione individuale.
10. Ferma restando
l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme
pensionistiche
complementari nella fase di
accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le
anticipazioni di cui al comma
7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità,
sequestrabilità
e pignorabilità in vigore per
le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti
dall’articolo 128 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 aprile 1935, n. 1155, e
dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, e successive
modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e
parziale e le somme oggetto di
anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad
alcun vincolo di cedibilità,
sequestrabilità e pignorabilità.
Art. 12 Fondi pensione aperti
1. I soggetti con i quali è
consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
possono istituire e gestire
direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di
appositi fondi nel rispetto dei
criteri di cui all’articolo 4, comma 2.
Detti fondi sono aperti alle
adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono
destinare anche la
contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le
quote del
TFR.
2. Ai sensi dell’articolo 3,
l’adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base
individuale, anche su base
collettiva.
3. Ferma restando
l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di
finanziamento,
prestazioni e trattamento
tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all’esercizio è rilasciata, ai
sensi
dell’articolo 4, comma 3, dalla
COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori.
4. I regolamenti dei fondi
pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla
stessa preventivamente
approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le norme di cui
al
presente decreto.
Art. 13 Forme pensionistiche
individuali
1. Ferma restando
l’applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di
finanziamento,
prestazioni e trattamento
tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:
a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;
b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di
assicurazioni autorizzate dall'Istituto per
la vigilanza sulle
assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi
operanti in
regime di stabilimento o di
prestazioni di servizi.
2. L'adesione avviene, su base
individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo
2.
3. I contratti di assicurazione
di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in
base alle direttive impartite
dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini
temporali di cui all’articolo
4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il
trasferimento delle posizioni
individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e
dei risultati di gestione e la
trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di
comunicazione, agli iscritti e
alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione
individuale. Il suddetto
regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali
dei contratti devono essere
comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro
applicazione. Le risorse delle
forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e
separato con gli effetti di cui
all’articolo 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme
pensionistiche di cui al comma
1, lettera b), avviene secondo le regole d’investimento di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 6, comma 11, lettera
c).
4. L’ammontare dei contributi,
definito anche in misura fissa all’atto dell’adesione, può essere
successivamente variato. I
lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell’accantonamento
annuale al TFR e le
contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.
5. Per i soggetti non titolari
di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella
vigente nel regime obbligatorio
di base.
Art. 14 Permanenza nella forma
pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di
partecipazione e portabilità
1. Gli statuti e i regolamenti
delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di
esercizio relative alla
partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni
individuali e
della contribuzione, nonché al
riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto
disposto dal presente articolo.
2. Ove vengano meno i requisiti
di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i
regolamenti stabiliscono:
a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla
quale il lavoratore acceda in
relazione alla nuova attività;
b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della
posizione individuale maturata, nei casi di
cessazione dell’attività
lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a
12 mesi e non superiore a 48
mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di
mobilità, cassa integrazione
guadagni ordinaria o straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi
di invalidità permanente che comporti
la riduzione delle capacità di
lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa
che comporti l’inoccupazione
per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere
esercitata nel quinquennio
precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche complementari;
in questi casi si applicano le
previsioni di cui al comma 4 dell’articolo 11.
3. In caso di morte
dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione
del diritto alla prestazione
pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi
ovvero dai diversi beneficiari
dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In
mancanza di tali soggetti, la
posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui
all’articolo 13, viene devoluta
a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche
sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3,
comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione
resta acquisita al fondo pensione.
4. Sulle somme percepite a
titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie
previste
ai commi 2 e 3, è operata una
ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una
quota pari a 0,30 punti
percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a
forme pensionistiche
complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul
medesimo imponibile di cui
all’articolo 11, comma 6.
5. Sulle somme percepite a
titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si
applica
una ritenuta a titolo di
imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma
6.
6. Decorsi due anni dalla data
di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente
ha facoltà di trasferire
l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.
Gli statuti e i regolamenti
delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non
possono contenere clausole che
risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità
dell’intera posizione
individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all’atto dell’adesione o
del
trasferimento, consentano
l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente
più elevate di quelle applicate
nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla
portabilità. In caso di
esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale,
il
lavoratore ha diritto al
versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e
dell’eventuale contributo a
carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai
contratti o accordi collettivi,
anche aziendali.
7. Le operazioni di
trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale,
a condizione che avvengano a
favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto
legislativo. Sono altresì esenti da ogni
onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve
matematiche da un fondo
pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o
ad altra forma pensionistica
individuale.
8. Gli adempimenti a carico
delle forme pensionistiche complementari conseguenti all’esercizio delle
facoltà di cui al presente
articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla
data di esercizio stesso.
Art. 15 Vicende del fondo
pensione
1. Nel caso di scioglimento del
fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla
contribuzione, si provvede alla
intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che
fruiscono di prestazioni in
forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 14.
2. Nel caso di cessazione
dell’attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro
che abbia costituito un fondo
pensione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali nomina, su
proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede allo
scioglimento del fondo.
3. Le determinazioni di cui ai
commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla COVIP,
che ne dà comunicazione al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Nel caso di vicende del
fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo,
individuate dalla COVIP, gli
organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare
preventivamente alla COVIP
stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio
del fondo pensione.
5. Ai fondi pensione si applica
esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della
liquidazione coatta
amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70, e
seguenti,
del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive
modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze
esclusivamente al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.
Art. 16 Contributo di
solidarietà
1. Fermo restando
l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di
appartenenza
di tutte le quote ed elementi
retributivi di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, anche
se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle
contribuzioni o somme a carico
del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di
accantonamento al TFR,
destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di
cui all’articolo 1, è applicato
il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento
dall’articolo 9-bis del decreto
legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° giugno 1991, n. 166.
2. A valere sul gettito del
contributo di solidarietà di cui al comma 1:
a) è finanziato, attraverso l’applicazione di una aliquota pari all’1
per cento, l’apposito fondo di
garanzia istituito, mediante
evidenza contabile nell’ambito della gestione delle prestazioni temporanee
dell’INPS, contro il rischio
derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di
lavoro sottoposti a procedura
di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta
amministrativa ovvero di
amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell’articolo 5 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n.
80;
b) è destinato al finanziamento della COVIP l’importo di ulteriori 3
milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2005, a incremento
dell’importo previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto
1995, n. 335, come integrato
dall’articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tale
fine è autorizzata, a decorrere
dall’anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a favore dell’INPS.
Art. 17Regime tributario delle
forme pensionistiche complementari
1. I fondi pensione sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11
per
cento, che si applica sul
risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.
2. Per i fondi pensione in
regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla
data del 28 aprile 1993, sia
direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del
patrimonio e per le forme
pensionistiche complementari di cui all’articolo 20, comma 1, in regime di
contribuzione definita o di
prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnicofinanziario
della capitalizzazione, il
risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al
termine di ciascun anno solare,
al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate
per il pagamento dei riscatti,
delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme
pensionistiche, e diminuito dei
contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche,
nonché dei redditi soggetti a
ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore
del patrimonio stesso
all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del
risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato
della gestione se percepiti o
se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito
d'imposta del 15 per cento. Il
credito d’imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è
detratto dall’imposta
sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla
fine di
ciascun anno e' desunto da un
apposito prospetto di composizione del patrimonio.
Nel caso di fondi avviati o
cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume
il patrimonio alla data di
avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume
il patrimonio alla data di
cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta,
risultante dalla relativa
dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei
periodi d'imposta successivi,
per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in
parte, dal fondo in diminuzione
del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a
partire dal medesimo periodo
d’imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo
importo a favore della linea di
investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui
all’atto dello scioglimento del
fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso
rilascia agli iscritti che
trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza,
complementare o individuale,
un’apposita certificazione dalla quale risulti l’importo che la forma di
previdenza destinataria della
posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto
maturato nei periodi d’imposta
successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla
forma pensionistica
complementare tenendo conto anche del credito d’imposta corrispondente all’11
per cento di tale importo.
3. Le ritenute operate sui
redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo
d'imposta. Non si applicano le
ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti
bancari e postali, nonché la
ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis
dell'articolo 26 del predetto
decreto legislativo n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che
non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non e' stata
applicata la ritenuta a titolo
d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con la
stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.
5. Per i fondi pensione in
regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali
di cui all’articolo 13, comma
1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui
all’articolo 20, comma 1,
gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato netto
si
determina sottraendo dal valore
attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di
ciascun anno solare, ovvero
determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi
versati nell'anno, il valore
attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e'
computato in riduzione del
risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in
essi capienza.
6. I fondi pensione il cui
patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni
immobili, sono soggetti ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per
cento del patrimonio riferibile
agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata,
secondo i criteri di
valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i
fondi
comuni di investimento
immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai
prospetti periodici previsti
dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i
quali il fondo pensione abbia
optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della
legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente e' aumentata all'1,50
per cento.
7. Le forme pensionistiche
complementari di cui all’articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni
definite gestite in via
prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se
costituite in
conti individuali dei singoli
dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
nella misura dell’11 per cento,
applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla
prestazione, tra il valore
attuale della rendita e i contributi versati.
8. L’imposta sostitutiva di cui
ai commi 1, 4, 6 e 7 è versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di
fondi pensione aperti, dalle
imprese di assicurazione e dalle società e dagli enti nell’ambito del cui
patrimonio il fondo è
costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni
del
capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. La dichiarazione relativa
all'imposta sostitutiva e' presentata dai fondi pensione con le modalità e
negli ordinari termini previsti
per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito
del patrimonio di società ed
enti la dichiarazione e' presentata contestualmente alla dichiarazione dei
redditi propri della società o
dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche
individuali di cui all’articolo
13, comma 1, lettera b), la dichiarazione è presentata rispettivamente dai
soggetti istitutori di fondi
pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.
Art. 18 Vigilanza sulle forme pensionistiche
complementari
1. Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’attività di alta
vigilanza sul settore della
previdenza complementare, mediante l’adozione, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze,
di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo
in materia di previdenza
complementare.
2. La COVIP è istituita con lo
scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la
sana e prudente gestione delle
forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli
iscritti e dei beneficiari e al
buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP
ha personalità giuridica di
diritto pubblico.
3. La COVIP è composta da un presidente
e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta
competenza e specifica
professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa
moralità e
indipendenza, nominati ai sensi
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3
della legge 23 agosto 1988, n.
400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta
del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Il presidente e i
commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola
volta. Ad essi si applicano le
disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1,
quinto comma, del decreto legge
8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216. Al
presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto
del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. E’ previsto un apposito ruolo del personale
dipendente della COVIP. La
COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono
collocati fuori ruolo, ove ne
sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della COVIP
sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge
o dal regolamento di cui al
presente comma. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura
l'esecuzione delle
deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro
e delle
politiche sociali sugli atti e
sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta
in
volta richiesti. La COVIP
delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla
base dei principi di
trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di
organizzazione
e di gestione delle risorse
umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in ordine
al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per
il coordinamento degli uffici
la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni, al numero
dei posti della pianta
organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all’ordinamento
delle carriere, nonché circa la
disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e
consuntivo che devono osservare
i principi del regolamento di cui all’articolo 1, settimo
comma, del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno
1974, n. 216. Tali delibere
sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi
venti giorni dalla data di
ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle
singole disposizioni. Il
trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e
operativa della COVIP è
definito, nei limiti dell’ottanta per cento del trattamento economico
complessivo previsto per il
livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il
personale dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
Al personale in posizione di
comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale
differenza tra il trattamento
erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante
al corrispondente personale di
ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per
assicurare la legalità e
l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
5. I regolamenti, le istruzioni
di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP
per assolvere i compiti di cui
all’articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino
della COVIP.
Art. 19 Compiti della COVIP
1. Le forme pensionistiche
complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 20, commi 1, 3 e
8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni
complementari al trattamento di
base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di
società o enti ovvero
determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite
all'interno di enti pubblici,
anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio,
in materia valutaria o in
materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della
COVIP.
2. In conformità agli indirizzi
generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministero dell’economia e
delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle
rispettive autorità di
controllo sui soggetti abilitati di cui all’articolo 6, comma 1, la COVIP
esercita,
anche mediante l’emanazione di
istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le
forme pensionistiche
complementari. In tale ambito:
a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei
principi di trasparenza, comparabilità e
portabilità, le forme
pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte
nell’ambito di applicazione del
presente decreto ed essere iscritte all’albo di cui al comma 1;
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche
complementari, verificando la
ricorrenza dei requisiti di cui
al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente
decreto e valutandone anche la
compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa
emanati; nel disciplinare, con
propri regolamenti, le procedure per l’autorizzazione dei fondi pensione
all’esercizio dell’attività e
per l’approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle
relative modifiche, la COVIP
individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche
l’utilizzo del silenzio-assenso
e l’esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti
semplificati devono in
particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e
regolamentari conseguenti a
sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione,
la COVIP può richiedere di
apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche
complementari, fissando un termine
per l’adozione delle relative delibere;
c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione
del rischio come individuati ai sensi dei
commi 11, e 13 dell'articolo 6;
d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati
a gestire le risorse delle forme
pensionistiche complementari, i
criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui
devono attenersi le medesime
forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;
e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla
corrispondenza delle convenzioni per la
gestione delle risorse ai
criteri di cui all’articolo 6, nonché alla lettera d);
f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del
patrimonio delle forme pensionistiche
complementari, della loro
redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle
posizioni individuali accese
presso le forme stesse; detta disposizioni volte all’applicazione di regole
comuni a tutte le forme
pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le
contribuzioni versate devono
essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la
tenuta delle scritture
contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare
cronologicamente le operazioni
di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni,
nonché ogni altra operazione,
gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del
valore del patrimonio della
forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo
i criteri definiti in base al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni
individuali degli iscritti e il
rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto
e il prospetto sono considerati
quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all’articolo 2621 del codice
civile;
g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle
condizioni contrattuali di tutte le forme
pensionistiche complementari,
al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari e
garantire il diritto alla
portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche
complementari, avendo anche
riguardo all’esigenza di garantire la comparabilità dei costi; disciplina,
tenendo presenti le
disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità
di
offerta al pubblico di tutte le
predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all’applicazione
di regole comuni per tutte le
forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla
raccolta delle adesioni sia per
quella concernente l’informativa periodica agli aderenti circa
l’andamento amministrativo e
finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di
eliminare distorsioni che
possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli
statuti, i regolamenti, le
schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai
potenziali
aderenti a tutte le forme
pensionistiche complementari, nonché per le comunicazioni periodiche da
inoltrare agli aderenti alle
stesse; vigila sull’attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale,
sull’attuazione dei principi di
trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di
pubblicità, con facoltà di
sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle
disposizioni stesse;
h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali
le forme pensionistiche complementari
sono tenute ad esporre nel
rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli
iscritti, se ed in quale misura
nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti
derivanti dalla titolarità dei
valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali,
etici
ed ambientali;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria,
patrimoniale, contabile delle forme
pensionistiche complementari,
anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei
documenti e degli atti che
ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, formulando anche proposte di
modifiche legislative in
materia di previdenza complementare;
m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei
problemi previdenziali;
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della
previdenza complementare anche in
rapporto alla previdenza di
base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a
fornire i dati e le
informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche
dell'Ispettorato del lavoro.
3. Per l'esercizio della
vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità
e
nei termini da essa stessa
stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento
richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni
di controllo delle forme
pensionistiche complementari.
4. La COVIP può altresì:
a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di
controllo delle forme pensionistiche
complementari;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle
forme pensionistiche
complementari, fissandone
l'ordine del giorno.
5. Nell'esercizio della
vigilanza, la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni
richieste
alle pubbliche amministrazioni.
I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio
delle proprie attribuzioni sono
tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni, ad eccezione
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e fatto salvo quanto
previsto dal codice di
procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti
addetti
alla COVIP nell'esercizio della
vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al
segreto d'ufficio e hanno
l'obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando
configurino fattispecie di
reato.
6. Accordi di collaborazione
possono intervenire tra la COVIP, le autorità preposte alla vigilanza
sui gestori soggetti di cui all'articolo
6 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di
favorire lo scambio di
informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
7. Entro il 31 maggio di
ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali una relazione
sull’attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli
indirizzi e le
linee programmatiche che
intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali trasmette
detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.
Art. 20 Forme pensionistiche
complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421
1. Fino alla emanazione del
decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari
che risultano istituite alla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano
gli articoli 4, comma 5, e 6,
commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già
configurate ai sensi dell'articolo
2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del
datore di lavoro, devono essere
dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1
devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo
secondo i criteri, le modalità
e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di
talune delle suddette forme,
con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno
dalla data di pubblicazione del
presente decreto legislativo nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana. Le operazioni
necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono
esenti da ogni onere fiscale.
Le forme di cui ai commi 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo
di cui all'articolo 19, comma
1.
3. Qualora le forme
pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni
di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera d),
le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a
formare il reddito imponibile
del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di
registro, ipotecarie e
catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette
operazioni
si applicano, agli effetti
dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui
all'articolo 3, secondo comma,
secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, e successive modificazioni.
4. L'attività di vigilanza
sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP secondo
piani di attività differenziati
temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle
diverse categorie delle
predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
5. Per i destinatari iscritti
alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28
aprile 1993, si applicano le
disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui
all'articolo 2, comma 1,
lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad
assicurare
una prestazione determinata con
riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento
pensionistico obbligatorio.
6. L'accesso alle prestazioni
per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al
comma 1, che garantiscono
prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio, è subordinato
alla liquidazione del predetto trattamento.
7. Le forme pensionistiche di
cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico–
finanziario della ripartizione
e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio
finanziario derivante
dall’applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
possono deliberare di
continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11.
Ai
relativi contributi versati
continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di
entrata in vigore del presente
decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme
previgenti.
8. Le forme pensionistiche di
cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e al
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il bilancio tecnico, nonché documentazione idonea a
dimostrare il permanere della
situazione finanziaria di cui al precedente comma 7;
con cadenza quinquennale un
piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle
contribuzioni e alle
prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie
ad
assicurare l’equilibrio
finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali
del
presente decreto. Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la
sussistenza delle predette
condizioni.
9. Le deliberazioni assembleari
delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adottate
secondo le procedure previste
dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi
applicabili ad esse le modalità
di presenza previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.
Art. 21 Abrogazioni e modifiche
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 52
del TUIR è sostituita dalla seguente:
“d)
per le prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50, comunque
erogate, si applicano le
disposizioni dell’articolo 11 e quelle di cui all’articolo 23, comma 6, del
decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252 ”;
2. La lettera e-bis) del comma
1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
"e-bis) i contributi
versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, alle
condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto.
Alle medesime condizioni ed
entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari
istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati
aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4,
lettera c), del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239"
3. Sono abrogate le seguenti
disposizioni del TUIR e successive modificazioni:
a) l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 10;
b) la lettera a-bis) del comma 1 dell’articolo 17;
c) l’articolo 20;
d) la lettera d-ter) del comma 1 dell’articolo 52.
4. Il comma 3 dell’articolo 105
del TUIR è sostituito dal seguente: “3. L’ammontare del TFR
annualmente destinato a forme
pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista
dall’articolo 10, comma 1,del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”.
5. All’articolo 24 del DPR 29
settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“1-quater. Sulla parte
imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all’articolo
50,
comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta
con l’aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del
decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252 ”.
6. Sono abrogati altresì
l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la
lettera d-bis) del comma 2 dell’articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
7. Sono abrogati i commi 5 e 6
dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
8. Fatto salvo quanto previsto
all’articolo 23, comma 5, è abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124.
Art. 22 Disposizioni
finanziarie
1. Ai fine di realizzare gli
obiettivi di cui al presente decreto legislativo, volti al rafforzamento della
vigilanza sulle forme
pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne informative
intese
a promuovere adesioni
consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari è autorizzata,
per l’anno 2005, la spesa di 17
milioni di euro.
2. All’onere derivante
dall’attuazione del presente decreto legislativo, per gli anni a decorrere dal
2005,
si provvede mediante
utilizzazione dello stanziamento previsto all’articolo 13, comma 1, del
decretolegge
14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Art. 23 Entrata in vigore e
norme transitorie
1. Il presente decreto
legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, salvo per quanto attiene alle
disposizioni di cui agli
articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano il vigore
il
giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. I
contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data
del 31 dicembre 2006 continuano ad
essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di
pubblicazione del presente
decreto legislativo.
2. Le norme di cui all’articolo
8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR alle
forme pensionistiche
complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in
possesso
dei requisiti di accesso al
Fondo di garanzia di cui all’articolo 10, comma 3, limitatamente al periodo in
cui sussista tale situazione e
comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del presente decreto
legislativo; i lavoratori delle
medesime aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo le modalità
esplicite di cui all’articolo
8, comma 7, e in questo caso l’azienda beneficia delle agevolazioni previste
al predetto articolo 10, con
esclusione dell’accesso al predetto Fondo di garanzia.
3. Entro sei mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
presente decreto legislativo,
la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei
contenuti del presente decreto
legislativo. Per ricevere nuove adesioni,
anche con riferimento al
finanziamento tramite
conferimento del TFR:
a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle
citate direttive, alle norme del
presente decreto legislativo;
b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche
individuali attuate prima della predetta data
mediante contratti di
assicurazione sulla vita, provvedono:
1) alla costituzione entro il 31 marzo 2007, del
patrimonio autonomo e separato di cui dell’articolo 13,
comma 3, con l’individuazione
degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di
proporzionalità dei valori e
delle tipologie degli attivi stessi;
2) alla predisposizione del
regolamento di cui all’articolo 13, comma 3.
3-bis. Per le forme
pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni
previste agli articoli 4 e 5 in
materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di
sorveglianza si applicano a
decorrere dal 1° luglio 2007.
4. A decorrere dal 1° gennaio
2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto
agli adeguamenti di cui alle
lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla
COVIP secondo le istruzioni
impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con
riferimento al finanziamento
tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le
forme pensionistiche
complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della
COVIP, anche tramite procedura
di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b),
l'autorizzazione o
l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì
provveduto, per quanto di
competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b),
n. 1), ricevono, a decorrere
dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi
eventualmente previsti, anche
con riferimento al periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 30
giugno 2007. Con riguardo ai
lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto
differimento si applica
relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma
pensionistica complementare non
abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta
autorizzazione o approvazione,
all'aderente è consentito trasferire l'intera posizione individuale
maturata ad altra forma
pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di
partecipazione di due anni di
cui all'articolo 14, comma 6.
4-bis. Le forme pensionistiche
complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, possono
ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento
tramite conferimento del TFR a
far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento
del TFR, devono adeguarsi, in
conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo
20, comma 2, del presente
decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007.
5. Per i soggetti che risultino
iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore
del presente decreto
legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi
versati
e in regime di tassazione delle
prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per i
medesimi soggetti,
relativamente ai montanti delle prestazioni
accumulate fino a tale data,
continuano ad applicarsi le
disposizioni previgenti ad eccezione dell’articolo 20, comma 1, secondo
periodo, del TUIR. Per le
prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici
finanziari non hanno
provveduto, a tale data, all’iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute
ai
sensi dell’articolo 20, comma
1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all’attività di
riliquidazione prevista dal
medesimo secondo periodo del comma 1 dell’articolo 20 del medesimo testo
unico.
6. Fino all’emanazione del
decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lett. p), della
legge 23 agosto 2004, n 243, ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la
previgente normativa.
7. Per i lavoratori assunti
antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a
forme pensionistiche
complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre
1992,
n. 421:
a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del
presente decreto si applicano le
disposizioni di cui ai commi 4
e 5 dell’articolo 8;
b) ai montanti delle prestazioni [maturate]
entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario
vigente alla predetta data;
c ) ai montanti delle prestazioni [maturate]
a decorrere alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, ferma
restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione
pensionistica complementare in
capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario
vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul montante
accumulato a partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, è
concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazione del regime
di
cui all’articolo 11.
8. Ai lavoratori assunti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si
applicano, per quanto riguarda
le modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all’articolo 8,
comma 7, e il termine di sei
mesi ivi previsto decorre del 1° gennaio 2007.