"Riforma
della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma
dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133" (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2000 - Supplemento
Ordinario n. 41), come modificato ed integrato per effetto del
Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante “Disposizioni
correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.47, in
materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare”
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 dell’11 maggio 2001).
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto
l’articolo 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede
l’emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino
del regime fiscale delle forme di previdenza per l’erogazione
di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio
pubblico, per la disciplina di forme di risparmio individuali
vincolate a finalità previdenziali, per la modifica del trattamento
fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione,
nonché per il riordino del regime fiscale del trattamento di fine
rapporto e delle altre indenn class=MsoBodyText style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt'>Visto
il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina
delle forme pensionistiche complementari;
Visto
il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto
l’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1999, n. 662,
che prevede l’emanazione di regolamenti ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare
gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti al fine della
razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure
di attuazione delle norme tributarie;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 29 dicembre 1999;
Acquisito
il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 febbraio
2000;
Sulla
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Capo
I
DISCIPLINA
DEL RISPARMIO PREVIDENZIALE
Art.1.
Disciplina
fiscale dei contributi e dei premi versati per la previdenza sociale
complementare e individuale
1.
Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo10:
1) al comma 1, la lettera e-bis)
è sostituita dalla seguente :
"e-bis)
i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e
i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali,
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un
importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito
complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro
dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete
per un importo complessivamente non superiore al doppio della
quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite
ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque,
entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo
e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente
periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia
costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti
iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari
che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421 [2] . Ai fini del computo del predetto limite di lire
10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore
di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 70, comma
1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge
8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito
dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone
che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto
del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto
di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote
di TFR alle forme pensionistiche complementari.";
2)
al comma 2, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli
oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse
delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni
ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto
dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente
stabilito.";
b)
nell'articolo 17, comma 4, é aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati
alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124.
c)
nell'articolo 48, comma 2, lettera a), primo periodo, le parole
da "i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124", fino alla fine della lettera sono soppresse;
e)
nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera a) e' soppressa;
f)
nell'articolo 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1.
Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto
e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai
sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti
individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti
delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni
legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro
dei dipendenti stessi. [I rendimenti attribuiti in ciascun esercizio
ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti dei rendimenti
finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati,
accertati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, entro il 31 marzo di ciascun anno [3] ];
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
"2-bis.
E' deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote
di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche
complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata
con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura
in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite
dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica
l'articolo 44, comma 2. Se l'esercizio e' in perdita, la deduzione
può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il
quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato".
2.
Se l'ammontare dei contributi o dei premi versati alle forme pensionistiche
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non ha
fruito, anche parzialmente, della deduzione ai sensi della lettera
e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente comunica al fondo pensione
o all'impresa di assicurazione, entro il 30 settembre dell'anno
successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento ovvero,
se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione,
l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione
della dichiarazione dei redditi.
Art.2.
Disciplina
delle forme pensionistiche individuali
1. Dopo l'articolo 9 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono inseriti i seguenti :
"Art.
9-bis (Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi
pensione aperti) 1- Le forme pensionistiche individuali sono attuate
mediante l'adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 9. L'adesione
avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni
delle fonti istitutive.
2. I regolamenti dei fondi stabiliscono
le modalità di partecipazione alle forme di cui al comma 1.
3. L'ammontare del contributo, definito
anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente
variato.
4. I regolamenti dei fondi definiscono
i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo
che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento
dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza
con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e che
quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell'attività
lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno
quindici anni e di un'età di non più di dieci anni inferiore a
quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio
di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro
o d'impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età
prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995,
n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.
5. I regolamenti dei fondi possono
disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla
forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento
del limite dell'età pensionabile.
6. La liquidazione della prestazione
pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale può
essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento
di quello maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione
pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore
al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi
6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art.
9-ter (Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti
di assicurazione sulla vita). – 1. Le forme pensionistiche individuali
sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita
stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare
nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento
o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di
cui all'articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste,
e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
L'adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle
fonti istitutive.
2. L'ammontare dei premi, definito
anche in misura fissa all'atto della conclusione del contratto,
può essere successivamente variato.
3. Le condizioni di polizza dei
contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate dalle imprese
assicuratrici alla commissione di cui all'articolo 16, prima della
loro applicazione.".
Art.
3.
Norme
di coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124
1.
Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate
1e seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7, comma 6, lettera
a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che l'importo
annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti
di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di
cui, all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.
335;
b) nell'articolo 10:
1) la rubrica e' sostituita dalla
seguente: "Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica
individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione";
2) nel comma 1, lettera b), sono
aggiunte in fine, le seguenti parole: "o a una delle forme pensionistiche
individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter;";
3) dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
"1-bis.
Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata
nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis
e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma
4 dell'articolo 7.";
4) nel comma 2, dopo le parole:
"ai fondi pensione di cui all'articolo 9"; sono inserite le seguenti:
"o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli
9-bis e 9-ter";
5) nel comma 3, dopo le parole:
"a carico del fondo pensione", sono aggiunte le seguenti: “o delle
forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e
9-ter,";
6) nel comma 3-bis, primo periodo,
dopo le parole: "di cui agli articoli 3 e 9" sono inserite le
seguenti "o presso forme pensionistiche individuali di cui agli
articoli 9-bis e 9-ter";
7) dopo il comma 3-ter, sono aggiunti
i seguenti:
"3-quater.
In caso di morte dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche
individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell'accesso
alla prestazione, la posizione individuale e' riscattata dagli
eredi.
3-quinquies.
I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter
prevedono la facolta' di trasferimento dell'intera posizione individuale
dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli
articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui
ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi
tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto.";
c) nell'articolo 13:
1)
i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;
2) il comma 13 è sostituito con
il seguente:
"13.
Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche
sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano
a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto.
Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle
risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o dauale.".
Art.4.
Decorrenza
e norme transitorie
1.Le
disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano
con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere
dal 1° gennaio 2001.
2.
Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 1, si
applicano con riferimento agli accantonamenti effettuati a decorrere
dal periodo d'imposta che inizia dalla predetta data.
3.
Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche
complementari che risultano istituite alla data di entrata in
vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della deducibilità
prevista dall'art.10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite
del 12 per cento del reddito complessivo, l'importo massimo deducibile
di dieci milioni di lire è maggiorato, per un periodo transitorio
di cinque anni, della differenza tra i contributi effettivamente
versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto
limite di dieci milioni. Le modalità per fruire della predetta
maggiorazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
3-bis
Per i soggetti iscritti ai fondi di previdenza complementare che
abbiano presentato istanza al ministero del Lavoro e della previdenza
sociale per l’applicazione del periodo transitorio di cui al comma
8-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n.124 nei termini ivi previsti, ai fini della deducibilità di
cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 continua ad applicarsi,
fino al termine del predetto periodo transitorio il comma 8-quater
dell’articolo 18 del citato decreto legislativo.
Capo II
DISCIPLINA
DELLA GESTIONE DEL RISPARMIO PREVIDENZIALE
Art.
5.
Regime
tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita
1.
L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e' sostituito dal seguente:
"Art.
14 (Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione
definita) – 1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita
sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto
maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina
sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun
anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle
erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni
previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche,
e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre
forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei
redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta, [i proventi
maturati derivanti da quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva [4] ] e il valore del patrimonio stesso all'inizio
dell'anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio
e alla fine di ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto
di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno
si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in
luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio
alla data di cessazione del fondo.
2. Il risultato negativo maturato
nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione,
e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza. [5]
3. Le ritenute operate sui redditi
di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si
applicano la ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari
e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50
per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto
e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983,
n. 77.
4. I redditi di capitale che non
concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non
è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva
sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.
5. L'imposta sostitutiva di cui
ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno.
Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
6. La dichiarazione relativa all'imposta
sostitutiva e' presentata entro un mese dall'approvazione del
bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non
è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione e' presentata
entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non e' prevista
l'approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione e'
presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Nel
caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società
ed enti la dichiarazione e' presentata contestualmente alla dichiarazione
dei redditi propri della società o dell'ente.
7. Le operazioni di costituzione,
trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono
soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria
in misura fissa per ciascuna di esse".
2.
Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
nell'articolo 2, comma 1, la lettera e) è soppressa;
b) nell'articolo 2, comma 1-quater,
dopo le parole: "decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461",
sono aggiunte le seguenti: "nonché per i fondi pensione di cui
al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124";
c) nell'articolo 3, comma 3, le
parole: "all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e)" sono sostituite
dalle seguenti: "all'articolo 2, comma 1, lettera d)".
3.
Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, le parole "fondi pensione di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e" sono soppresse.
4.
Le disposizioni del comma 2 del presente articolo e quelle del
comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, si applicano ai redditi di capitale maturati a decorrere
dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Le disposizioni
del comma 3 del presente articolo si applicano agli utili derivanti
dalla partecipazione a società o enti soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche divenuti esigibili a decorrere
dalla predetta data.
5.
Per gli interessi e altri proventi soggetti alle disposizioni
dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'imposta si applica su
quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha
effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati
entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati
entro il giorno 16 del mese successivo.
6.
Per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli
altri titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, detenuti alla data da cui
ha effetto il presente decreto, le operazioni di accreditamento
e addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli
interessi e altri proventi maturati fino al giorno precedente
alla predetta data. L'imposta sostitutiva e' liquidata entro il
mese da cui ha effetto il presente decreto ed e' versata entro
il giorno 16 del mese successivo.
7.
Per i proventi relativi alle quote o azioni di organismi di investimento
collettivo soggetti alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma
1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'imposta del 12,50 per cento
si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data
da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono
liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto
e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.
Art.6.
Regime
tributario dei fondi pensione di prestazioni definite e dei contratti
di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124.
1. Nel decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, dopo l'articolo 14, è inserito il seguente :
"Art.
14-bis (Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazione
definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo
9-ter). - 1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite
sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato
in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina
sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione,
calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato
alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati
nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno.
Il risultato negativo e' computato in riduzione del risultato
dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova
in essi capienza. [Si applicano le disposizioni dei commi da 3
a 7 dell'articolo 14.] [6]
2. Per i contratti di assicurazione
di cui all'articolo 9-ter, le imprese di assicurazione applicano
una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo
d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale
della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di
ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione,
diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della
rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e'
computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi,
per l'intero importo che si trova in essi capienza”. [7]
Art.7.
Regime
tributario dei fondi pensione che detengono gli immobili
1.
Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo
14-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, è inserito il seguente
:
"Art.
14-ter (Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili).
- 1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di
cui all'articolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data
del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili,
sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli
immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata,
secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare
chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti
periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile
al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato
per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di
cui al periodo precedente e' aumentata all'1,50 per cento.
2. I fondi pensione di cui al comma
1 sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato
in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio,
determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2.
3. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 14, commi da 3 a 7".
2.
Ai fondi pensioni di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo
5, commi da 4 a 7.
3.
L'articolo 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è abrogato.
Art.8.
Regime
tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data
di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
1.
Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo
14-ter, introdotto dall'articolo 7, comma 1, è inserito il seguente
:
"Art.14-quater
(Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.
421).- 1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo
18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione
definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario
della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo
14.
2. [Alle forme pensionistiche complementari
di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite,
gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario
della ripartizione, e] [8] alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante
convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni
dell'articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni
dell'articolo 14, commi da 5 a 7. [9]
3. Nel caso in cui le forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 18, comma 1, siano costituite
nell'ambito del patrimonio di società o enti, l'imposta sostitutiva
[di cui ai commi 1 e 2] [10] e' corrisposta dalla società o dall'ente nell'ambito
del cui patrimonio il fondo e' costituito".
1-bis.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo14-quater,
comma 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, se
il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi
e quella di accesso alla prestazione è superiore a dodici mesi,
l’imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati
a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione,
calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali
variazioni dell’aliquota dell’imposta sostitutiva e dei tassi
di rendimento dei titoli di Stato. Con decreto del ministro delle
Finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica.
2.
Ai fondi pensione di cui all'articolo 14-quater del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo
5, commi da 4 a 7.
Art.9.
Decorrenza
1-bis.Ai
fondi pensione che abbiano presentato istanza al ministero del
Lavoro e della previdenza sociale per l’applicazione del periodo
transitorio di cui al comma 8-bis dell’articolo 18 del decreto
legislativo 21 aprile 1993 n.124 nei termini ivi previsti, continua
ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio,
l’articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335, concernente
l’addizionale all’imposta sostitutiva da essi dovuta.
Capo
III
DISCIPLINA
DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art.
10.
Trattamento
tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
1.
Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 16, comma 1, è
inserita la seguente lettera :
"a-bis)
le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma
1 dell'articolo 47, erogate in forma di capitale [, anche in caso
di riscatto di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni;] [11] ";
b) dopo l'articolo 17, è inserito
il seguente :
"Art.
17-bis. - 1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma
1 dell'articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l'applicazione
dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell'articolo
17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva
contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata,
al netto [delle quote di trattamento di fine rapporto] [12] e dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli
uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota
media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui
e' maturato il diritto di percezione. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 17, comma 1-bis.
2. Se la prestazione e' non superiore
a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di
accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo
al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione
si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 10, commi 3-ter
e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 [13] , e comunque quando l'importo annuo della prestazione
pensionistica spettante in forma periodica e' inferiore al 50
per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6
e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Salvo conguaglio all'atto della
liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche
erogate in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma
1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo
di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota determinata
ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.";
c) nell'articolo 41, comma 1, dopo
la lettera g-quater), e' inserita la seguente "g-quinquies) i
redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche
di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47 erogate
in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;";
d) nell'articolo 42, dopo il comma
4-bis, e' inserito il seguente: "4-ter. [I proventi di cui alla
lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, sono costituiti
dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta riferibili al valore
attuale delle prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 47,
comma 1, lettera h-bis), erogate nel corso del medesimo periodo,
nonché, per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale,
dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta riferibili al valore
attuale delle rendite erogate o in via di costituzione al termine
di ciascun periodo d'imposta.] [14] ";
e) nell'articolo 47, comma 1, la
lettera h-bis e' sostituita dalla seguente :
"h-bis)
le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, comunque erogate;";
f) nell'articolo 48-bis, comma
1, la lettera d) e' sostituita dalle seguenti: "d) per le prestazioni
pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo
47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni
del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della
parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e
di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo
41, se determinabili;
d-bis [15] ) per le prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma
capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124 [16] , non si applicano le disposizioni del richiamato
articolo 48. Le stesse assumono al netto dei redditi gia' assoggettati
ad imposta, se determinabili;".
2.
Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d), e' inserita
la seguente :
"d-bis)
sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri
di cui all'articolo 17-bis, [comma 1, primo periodo] [17] , dello stesso testo unico;".
3.
Per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione
di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello
Stato in regime di libertà di prestazione di servizi devono nominare
un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato,
il quale risponde in solido con l'impresa. Il rappresentante fiscale
comunica all'amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti
che stipulano i predetti contratti. Con decreto del Ministro delle
finanze sono stabilite le modalità per l'assolvimento dei predetti
obblighi.
Art.11.
Disciplina
tributaria del trattamento di fine rapporto
(omissis)
Art.12.
Decorrenza
e disciplina transitoria
1.
Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari
alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni
introdotte dall'articolo 10 si applicano alle prestazioni riferibili
agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per i medesimi
soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale
data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente.
1-bis.
Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche di
cui all’articolo 18, comma 1,del decreto legislativo 21 aprile
1993, n.124, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione,
le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 26settembre
1985 n.482 si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al
1° gennaio 2001; la ritenuta prevista dal citato articolo 6 va
applicata anche all’atto del trasferimento delle posizioni pensionistiche
da una delle predette forme a una forma pensionistica di altro
tipo.
2.
Le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 11, si
applicano alle quote di trattamento di fine rapporto, comprese
le relative anticipazioni, e di altre indennità e somme, maturate
a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per il trattamento di fine rapporto,
comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennità e
somme maturate fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni
del menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla
data stessa.
Capo IV
CONTRATTI
DI ASSICURAZIONE
DISPOSIZIONI
VARIE E FINALI
Art.13.
Trattamento
tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati
volontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria
di appartenenza.
(omissis)
Art.14
.Applicazione
dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'articolo 41, comma
1, lettera g-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi.
(omissis)
Art.15.
Regime
tributario dei fondi pensione ai fini I.V.A
.
1.
Nell'articolo 10, primo comma, numero 1), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "la
gestione di fondi comuni di investimento" sono inserite le seguenti:
"e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124".
Art.16.
Decorrenza
1.
Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i contratti
stipulati o rinnovati nonché per i premi versati dalle forme pensionistiche
complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere
dal 1° gennaio 2001.
2.
Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano per i redditi maturati
a decorrere dal 1° gennaio 2001.
2-bis.
Nell’articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n.482, il primo
e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati
o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per i contratti rinnovati,
tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate
riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto
è rinnovato.
3.
Le disposizioni dell'articolo 15 si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2001.
Art.17.
Allargamento
delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, ai destinatari del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565.
1.
Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, al comma 1,
dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente: "b-ter) per i
soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto." e al comma
2, lettera a), le parole: "lettere a e b-bis)" sono sostituite
dalle seguenti: "lettere a), b-bis) e b-ter)";
b) nell'articolo 3, comma 1, dopo
la lettera c-bis), e' aggiunta la seguente: c-ter) accordi tra
soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno
regionale.";
c) nell'articolo 7, comma 2, è inserito,
in fine, il seguente periodo: "Per i soggetti di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b-ter), si considera età pensionabile il compimento
dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto
1995, n. 335.";
d) nell'articolo 8, dopo il comma
1, e' aggiunto il seguente: -"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie
e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro
servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito
al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell'importo
corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti
effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita
convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve
ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega
al centro convenzionato con il titolare della moneta elettronica
e con il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione
medesimo.".
Art.18.
Disposizioni
di attuazione
1.
Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono emanate
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della program 23 agosto 1988, n. 400.
2.
Per gli adempimenti contabili e formali di carattere tributario,
ivi compresi quelli connessi alle scadenze temporali, previsti
dal presente decreto, si applica la disposizione di cui all'articolo
3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art.19.
Entrata
in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001 ed ha effetto
relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai
contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate
a decorrere dal 1° gennaio 2001.
2.
Per l'adeguamento delle disposizioni del presente decreto con
la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, si provvede con i decreti legislativi correttivi
di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n.
133.