Trasformazione in
titoli del trattamento di fine rapporto a norma dell’articolo 71,
commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999 n. 144.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista
la legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto
il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto
l’articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 16 giugno 1999.
Acquisito il parere
delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 4 agosto 1999;
Sulla
proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro
e della previdenza sociale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1.
Nel presente decreto si intendono per:
a)
“Tfr”: il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120
del codice civile;
b)
“Fondo pensione”: le forme pensionistiche integrative di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche
ed integrazioni, e alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modifiche ed integrazioni;
c)
“Gestori”: i soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) dell’articolo
6, comma 1 e dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del
1993;
d)
“Fonti istitutive”: le fonti istitutive di forme pensionistiche
complementari di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, e 9 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
e)
“Testo unico della finanza”: il decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni;
f)
“Consob”: la Commissione nazionale per le società e la borsa;
g)
“Società del gruppo”; le società controllate o controllanti dell’impresa
debitrice del Tfr o controllate dallo stesso soggetto che controlla
l’impresa debitrice del Tfr;
h)
“Fondo comune di investimento”: il fondo comune di investimento
individuato dall’articolo 37 del Testo unico della finanza;
i)
“Qualificati operatori finanziari”, le società di gestione del
risparmio, le Sicav, le compagnie di assicurazione, le banche,
i soggetti domiciliati in un paese dell'Unione europea operanti
come società di gestione, come compagnie di assicurazione, come
banche o come Sicav, i Fondi comuni di investimento;
l)
“Emittenti quotati”: i soggetti, italiani o esteri, che emettono
titoli di partecipazione al capitale di rischio e di debito e
diritti connessi, quotati nei mercati regolamentati italiani od
esteri di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, del Testo unico della
Finanza;
m)
“Strumenti finanziari”: gli strumenti finanziari di cui all’articolo
1, comma 2, del Testo unico della Finanza;
n)
“Attribuzione del Tfr”: le operazioni contemplate nell’articolo
2, comma 1, del presente decreto, di versamento di quote del Tfr
a Fondi pensione ovvero di trasformazione di quote del Tfr in
strumenti finanziari attribuiti a Fondi pensione;
o)
"decreto n. 124 del 1993": il decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124.
Art. 2.
Attribuzione del Tfr
a Fondi pensione
1.
A decorrere dall’anno 1999, e per i tre anni solari successivi,
le fonti istitutive che, nell’ambito di contratti e accordi collettivi,
aziendali, interaziendali o di regolamentazioni aziendali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.
124 del 1993, stabiliscono l’attribuzione ai Fondi pensione dell’accantonamento
annuale al Tfr, possono prevedere, in alternativa al versamento
del relativo importo, l’attribuzione ai Fondi pensione di strumenti
finanziari aventi valore corrispondente, con le modalità disciplinate
dal presente decreto. Nel caso di esercizio sociale non coincidente
con l’anno solare, le disposizioni operano a decorrere dall’esercizio
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
per i tre successivi.
2. Le Fonti istitutive, nel caso
di attribuzione di strumenti finanziari ai Fondi pensione ai sensi
del comma 1, determinano la modalità ed il termine di manifestazione
del consenso del lavoratore, ferma restando la forma scritta e
specifica del consenso medesimo.
3. L’attribuzione ai Fondi
pensione di strumenti finanziari di cui al comma 1 può riguardare,
in alternativa all’importo del solo accantonamento annuale, un
importo corrispondente all’ammontare del Tfr già accantonato negli
esercizi precedenti, purché compresi tra quelli indicati al comma
1.
4. La attribuzione del Tfr non opera
con riferimento alle quote di accantonamento annuale al Tfr già
impegnate, in base a disposizioni di legge e delle Fonti istitutive
delle forme di previdenza complementare.
Art.
3.
Trasformazione del
Tfr in strumenti finanziari emessi da emittente quotato
1. Gli Emittenti quotati possono
deliberare aumenti del capitale sociale, riservati ai Fondi pensione
cui aderiscano lavoratori dipendenti dell’emittente quotato o
di società del gruppo dell'emittente quotato con l'applicazione
dell'articolo 134, commi 2 e 3, del Testo unico della Finanza.
Il conferimento del Tfr si considera conferimento in denaro ai
fini dell’articolo 2343 del codice civile.
2. I Fondi pensione chiusi di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto n. 124 del 1993, con delibera
dell’organo di amministrazione possono, con il consenso dei gestori
che accettano di ricevere gli strumenti finanziari emessi a seguito
delle deliberazioni previste al comma 1, sottoscrivere l’aumento
di capitale ivi indicato mediante conferimento del Tfr di cui
all’articolo 2, comma 1. I Fondi pensione aperti di cui all'articolo
9 del decreto n. 124 del 1993 possono sottoscrivere l'aumento
di capitale medesimo previa delibera dell'organo di amministrazione
del soggetto istitutore.
3.
Nel rispetto delle previsioni stabilite dai commi precedenti,
gli emittenti quotati possono procedere, altresì, all’emissione
di obbligazioni, anche convertibili, od altri titoli cum warrant,
purché gli stessi siano negoziati in mercati regolamentati italiani
od esteri di cui all’articolo 67, commi 1 e 2, del Testo unico
della Finanza. Si applicano le previsioni del comma 1, per quanto
attiene alle modalità deliberative dei prestiti in obbligazioni
convertibili e, in ogni caso, quelle del comma 2 per quanto attiene
alle modalità di perfezionamento dell’operazione.
4.
Gli strumenti finanziari che derivano dalle operazioni indicate
nei commi precedenti sono attribuiti ai Fondi pensione interessati
e da questi affidati ai gestori di cui al comma 2. Si applicano
le limitazioni previste all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo
n. 124 del 1993, e relative disposizioni di attuazione.
Art. 4.
Trasformazione
del Tfr in strumenti finanziari emessi da emittente quotando
1. Le società od enti residenti
che intendono presentare domanda di ammissione alla quotazione,
presso mercati regolamentati di cui all’articolo 67, commi 1 e
2 del Testo unico della Finanza, possono deliberare l’emissione
di obbligazioni convertibili in azioni riservandole ai Fondi pensione
cui aderiscono lavoratori dipendenti dell’emittente o di società
del gruppo dell'emittente. I Fondi pensione possono sottoscrivere
il prestito obbligazionario con le modalità previste all’articolo
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2.
Ai fini dell’esercizio delle facoltà previste al comma 1, i soggetti
emittenti devono avere sottoposto il bilancio relativo all’ultimo
esercizio precedente a quello in cui le operazioni previste nel
presente articolo sono deliberate, a revisione, anche volontaria,
da parte di società di revisione iscritta all’apposito albo tenuto
presso la Consob.
3.
Il regolamento del prestito deve prevedere:
a)
l’impegno dell’emittente a richiedere l’ammissione alla quotazione
di cui al comma 1 entro il termine di due anni dal momento di
sottoscrizione delle obbligazioni convertibili da parte di Fondi
pensione;
b) la facoltà
di convertire le obbligazioni contestualmente all’ammissione a
quotazione dell’emittente;
c)
nel caso di mancata quotazione entro il termine previsto dalla
lett. a), prorogabile una sola volta, con l’assenso dei gestori
di cui all’articolo 3, comma 2, per un periodo non superiore a
diciotto mesi:
1) la trasformazione
delle obbligazioni da convertibili in ordinarie;
2)
il rimborso ai Fondi Pensione delle medesime obbligazioni entro
l’anno successivo alla trasformazione in ordinarie, con una maggiorazione
preconcordata tra le parti e comunque non inferiore al 10 per
cento del relativo valore nominale, quale liquidazione del danno;
3) nel caso di
proroga del prestito concordata con i gestori, l’elevazione del
tasso di interesse applicabile alle obbligazioni ordinarie in
misura non inferiore a 3 punti percentuali oltre il tasso ufficiale
di sconto.
4. Le obbligazioni convertibili
di cui al comma 1 e quelle ordinarie eventualmente emesse ai sensi
del comma 3, sono assistite, fino alla data di conversione o rimborso,
dalle medesime garanzie previste per gli eventi di cui all’articolo
2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, con le modalità previste
dall'articolo 6 del presente decreto.
Art. 5.
Trasformazione del
Tfr in strumenti finanziari emessi da qualificato operatore finanziario
1. Le disposizioni previste nel
presente articolo si applicano alle società od enti residenti,
che si impegnano, con delibera dell’assemblea straordinaria, a
consentire l’ingresso nel proprio capitale sociale di qualificati
operatori finanziari in misura non inferiore ad un decimo delle
partecipazioni al capitale con diritto di voto nell'assemblea
ordinaria.
2. Ai fini dell’esercizio delle
facoltà previste al comma 1, i soggetti ivi contemplati devono
avere sottoposto il bilancio relativo all’ultimo esercizio precedente
a quello in cui le operazioni previste nel presente articolo sono
deliberate, a revisione, anche volontaria, da parte di società
di revisione iscritta all’apposito albo tenuto presso la Consob.
3. I soggetti di cui al comma 1
possono deliberare l’emissione di obbligazioni, anche convertibili,
od altro titolo cum warrant convertibile in partecipazioni al
capitale sociale dell'emittente o di società del gruppo con le
modalità previste all’articolo 4, comma 1.
4. I Fondi pensione possono sottoscrivere
il prestito obbligazionario o l’emissione di altri titoli cum
warrant con le modalità e limiti previsti all’articolo 3, commi
2 e 4.
5. Il regolamento del prestito obbligazionario
ovvero quello relativo all’emissione di titoli cum warrant deve
prevedere:
a) l’impegno
a far assumere ad uno o più qualificati operatori finanziari ,
nei due anni successivi a quello in cui si perfezionano le operazioni
di cui al comma 3, una partecipazione non inferiore a quella garantita
dai diritti di conversione attribuiti ai Fondi pensione, e comunque
non inferiore a quella contemplata nel comma 1;
b)
l'impegno a che i qualificati operatori finanziari medesimi acquisiscano
la partecipazione indicata alla lettera a) prioritariamente mediante
acquisto delle obbligazioni o dei titoli cum warrant posseduti
dai Fondi pensione ad un corrispettivo non inferiore a quello
di emissione. A detta acquisizione può farsi luogo, altresì, mediante
permuta dei titoli di cui al comma 3 assegnati ai Fondi pensione
con titoli posseduti dal qualificato operatore finanziario, ivi
inclusi i propri se il relativo regolamento lo prevede;
c)
l’impegno a che i fondi pensione cedano ai qualificati operatori
finanziari le obbligazioni o gli altri titoli di cui al comma
3, con le modalità indicate alla lettera b);
d) nell’ipotesi di mancato ingresso nel capitale di
un qualificato operatore finanziario, nella misura prevista alla
lettera a), l’impegno a rimborsare il prestito ovvero i titoli
cum warrant entro un anno dal verificarsi dell’evento con una
maggiorazione preconcordata dalle parti e comunque non inferiore
al 10 per cento del relativo valore nominale quale liquidazione
del danno.
6. Le obbligazioni convertibili
e gli altri titoli cum warrant di cui al comma 3 sono assistite,
fino alla data di trasferimento al qualificato operatore finanziario
o rimborso integrale, dalle medesime garanzie previste per gli
eventi di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
con le modalità indicate dall'articolo 6 del presente decreto.
Art. 6.
Versamento
in contanti del Tfr a Fondi pensione
1. I finanziatori delle imprese,
le quali in luogo degli Strumenti Finanziari previsti negli
articoli precedenti reperiscano presso i medesimi la relativa
liquidità e la versino ai Fondi pensione, succedono al lavoratore
o ai suoi aventi causa nei diritti di cui all'articolo 2 della
legge 29 maggio 1982, n. 297, relativamente all’ammontare finanziato,
fermi restando i privilegi di cui al Libro VI, titolo III, capo
II del codice civile.
2. Il finanziamento previsto al
comma 1 è acceso e gestito separatamente da ogni altro rapporto
intrattenuto con l'impresa finanziata ed è estinto, per il relativo
importo, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con
il soggetto il cui Tfr è stato liquidato ai sensi del comma 1.
Art. 7.
Opzioni
su strumenti finanziari
1.
In luogo degli strumenti finanziari derivanti dalle operazioni
previste negli articoli 3, 4, e 5, ed allo scopo di facilitarne
la gestione, le fonti istitutive, su richiesta dei gestori, possono
concordare l’attribuzione a Fondi pensione degli stessi in forma
di opzione.
2.
Le opzioni di cui al comma 1 possono essere condizionatamente
negoziate dai gestori anche prima del perfezionamento dell’accordo
di cui all’articolo 2, comma 1.
Art. 8.
Disposizioni
tributarie
1. Il regime tributario previsto
per il versamento dell'accantonamento annuale del Tfr a Fondi
pensione si applica anche alle operazioni previste negli articoli
2 e seguenti del presente decreto.
2. Alle operazioni previste nei
precedenti articoli ed a quelle, diverse dalle medesime, di aumento
del capitale o di emissione di prestiti in obbligazioni, anche
convertibili, espressamente finalizzate al procacciamento delle
risorse finanziarie necessarie al versamento in contanti del Tfr
a Fondi pensione, si applica l'imposta di registro in misura fissa.
3. Il conferimento del Tfr al capitale
dell'emittente, anche mediante la conversione in azioni di obbligazioni
convertibili o di obbligazioni cum warrant si considera conferimento
in denaro anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.466.
4. Per le imprese che, unitamente
alle altre società del gruppo, non superano, nel corso dell’anno,
un numero medio di dipendenti di 50 unità, la misura dell’accantonamento
previsto nell’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n.
124 del 1993, è elevata, in funzione compensativa, in relazione
ai maggiori oneri finanziari connessi con l'esborso derivante
dal versamento in contanti del Tfr. La misura dell'elevazione
è stabilita entro il 31 marzo di ogni anno con decreto del Ministro
delle Finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, nei limiti delle risorse indicate
dall’articolo 71, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.144.
Art. 9.
Disposizioni finali
e transitorie
1. Con decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e delle finanze, possono essere stabilite modalità tecniche di
attuazione del presente decreto.
Art. 10.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.